Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata dove la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce lo ricorda, analizzando il caso di un imprenditore condannato per bancarotta la cui impugnazione è stata respinta per la sua eccessiva genericità.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine con la condanna di un imprenditore da parte del Tribunale e, successivamente, della Corte d’Appello di Bologna. Le accuse erano gravi e riguardavano reati fallimentari, specificamente le ipotesi previste dagli articoli 216, 217, 223 e 224 della Legge Fallimentare. Di fronte alla conferma della sua responsabilità penale anche in secondo grado, l’imputato ha deciso di tentare l’ultima carta, proponendo ricorso per cassazione.
La Strategia Difensiva in Cassazione
L’imprenditore ha basato il suo ricorso su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. L’obiettivo era dimostrare che la Corte d’Appello non avesse ragionato correttamente nel confermare la condanna. Tuttavia, come vedremo, la forma e la sostanza di questa contestazione si sono rivelate inadeguate per il giudizio di legittimità.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione ha Detto No
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura stessa dei motivi presentati. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è una terza istanza dove si possono ridiscutere i fatti del processo. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti, non riesaminare le prove.
Il ricorso dell’imprenditore, secondo i giudici supremi, era costituito da “mere doglianze in punto di fatto”, ossia semplici lamentele sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Questo tipo di contestazione non è ammesso in sede di legittimità.
L’Importanza della Specificità: Lezioni sul ricorso inammissibile
Un altro fattore decisivo è stata l’estrema genericità del motivo. L’articolo 581 del Codice di Procedura Penale stabilisce requisiti precisi per l’atto di impugnazione, che deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a criticare il ragionamento della Corte d’Appello in modo vago, senza fornire elementi concreti che potessero far emergere un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione. Questa mancanza ha impedito alla Cassazione di individuare con chiarezza i punti contestati e di esercitare la propria funzione di controllo.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il ricorso era privo dei requisiti prescritti dalla legge. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logica e corretta, il ricorrente aveva omesso di indicare gli elementi specifici alla base della sua censura. In pratica, si è limitato a una critica generica del ragionamento seguito dalla corte territoriale, senza consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere e valutare i rilievi mossi. Di conseguenza, non essendo possibile procedere a un esame nel merito, l’unica via percorribile era la dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Questa decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere preparata con rigore tecnico e precisione argomentativa. La genericità e la contestazione dei fatti, anziché del diritto, portano inevitabilmente a un ricorso inammissibile e a ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era estremamente generico, si limitava a criticare la ricostruzione dei fatti (cosa non permessa in Cassazione) e non indicava in modo specifico gli elementi di diritto che si intendevano contestare, violando i requisiti dell’art. 581 c.p.p.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per delitti di bancarotta, previsti dagli articoli 216, comma 1, n. 1, 223, 217, comma 1, n. 4, e 224, comma 1, n. 1, della Legge Fallimentare.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32648 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALBINEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenz della Corte d’appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia con la quale Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordin delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223 legge fall. e artt. 217, comma 1, n. 4 e 224, comma 1, n. 1, legge fall.;
Considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, non è consentit sede di legittimità, atteso che, oltre a essere costituito da mere doglianze i di fatto, è estremamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’a comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Invero, a fronte della logica e co motivazione della sentenza in verifica, omette di indicare gli elementi che sono base della censura formulata, limitandosi a criticare il ragionamento seguito corte territoriale, così non consentendo al giudice investito dell’impugnazio individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento del somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente