Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa naufragare di fronte alla Corte di Cassazione. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per lesioni personali e minacce, confermata in Appello. Attraverso questa decisione, la Suprema Corte ribadisce due principi fondamentali del nostro sistema processuale: la necessità di specificità nei motivi di ricorso e i limiti del suo sindacato sulla quantificazione della pena.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.), decide di presentare ricorso per cassazione. L’obiettivo è ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, ritenuta errata su due fronti: la motivazione alla base della dichiarazione di responsabilità e l’eccessività della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato fonda il proprio ricorso su due distinti motivi, entrambi respinti dalla Corte Suprema, che qualifica l’intero ricorso come ricorso inammissibile.
La Genericità dei Motivi: un Vizio Fatale
Il primo motivo di doglianza contestava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello. Secondo la Cassazione, tale motivo è affetto da “genericità per indeterminatezza”. In parole semplici, il ricorrente si è limitato a criticare la sentenza in modo vago, senza indicare specificamente quali fossero gli elementi di prova o i passaggi logici errati nel ragionamento dei giudici di merito.
L’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In assenza di tale specificità, il giudice dell’impugnazione non è messo in condizione di esercitare il proprio controllo, rendendo il motivo, e di conseguenza il ricorso inammissibile.
L’Eccessività della Pena: un Tema non per la Cassazione
Il secondo motivo riguardava l’eccessività della pena. Anche in questo caso, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La giurisprudenza consolidata stabilisce che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Quest’ultimo, nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, è l’unico a poter valutare tutti gli elementi del caso per determinare la sanzione più congrua.
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata nei gradi precedenti. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente giustificato la propria decisione, facendo riferimento a elementi decisivi contenuti nella sentenza.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine della sua funzione: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti del processo o la congruità della pena, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che le sentenze siano sorrette da una motivazione logica e coerente.
Quando un ricorso è generico, non consente alla Corte di svolgere questa funzione di controllo. L’onere di specificare i punti di dissenso spetta interamente al ricorrente. Analogamente, la determinazione della pena è un’attività tipica del giudice di merito, che ha una conoscenza diretta del processo e delle sue sfumature. Interferire con questa valutazione, se non in casi di palese irragionevolezza, significherebbe snaturare il ruolo della Cassazione.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Appello
L’ordinanza in commento è un monito per chi intende impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e precisione argomentativa. Le critiche generiche e le contestazioni sull’entità della pena, se non supportate da vizi logici evidenti nella motivazione, sono destinate a essere dichiarate inammissibili. La conseguenza, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo l’esito ancora più gravoso per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: i motivi erano generici, non specificando gli errori concreti della sentenza precedente come richiesto dalla legge, e la contestazione sull’entità della pena non è, di regola, una questione che la Corte di Cassazione può riesaminare.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che le critiche alla sentenza impugnata sono formulate in modo vago, senza indicare con precisione le parti della motivazione che si ritengono errate o gli elementi specifici che non sarebbero stati considerati, impedendo così al giudice di comprendere e valutare il rilievo.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta?
No, di norma la Corte di Cassazione non può ridurre una pena perché la sua quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito (tribunale e corte d’appello). Il suo compito è verificare che il giudice abbia applicato correttamente la legge e motivato la sua decisione, non di sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3316 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3316 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AGRIGENTO il 24/08/1978
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34799/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 18 dicembre 2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo – sezione IV penale – che, ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. – capo a) – e art. 612 cod.pen. – capo b);
Rilevato che i due motivi di ricorso – che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità – sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che contesta l’eccessività della pena – non è altresì consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella speci l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagg. della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024