Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione non può limitarsi a una semplice lamentela, ma deve articolare critiche specifiche e dettagliate contro la sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile per genericità, che si traducono non solo in una sconfitta processuale, ma anche in sanzioni economiche per il ricorrente.
Il Contesto del Caso: Impugnazione di una Condanna per Evasione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità, spingendo la difesa a presentare ricorso per Cassazione.
L’Oggetto del Ricorso
Il ricorso mirava a ribaltare la sentenza di condanna di secondo grado. L’obiettivo era ottenere un annullamento della decisione basandosi su un presunto errore nel ragionamento dei giudici d’appello.
Il Motivo di Appello: la Genericità Fatale
Il fulcro del ricorso era la denuncia di un “vizio di motivazione” in punto di responsabilità. Tuttavia, la difesa si è limitata a enunciare questo motivo in modo del tutto generico, senza sviluppare argomentazioni specifiche, senza indicare le parti della sentenza ritenute errate né le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi. Questa carenza si è rivelata fatale per l’esito del giudizio.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono risolversi in una critica astratta e generica.
L’Inammissibilità per Assoluta Genericità
I giudici hanno sottolineato come il motivo fosse “semplicemente enunciato”, ovvero privo di qualsiasi sviluppo argomentativo che potesse consentire alla Corte di comprendere la censura mossa alla sentenza impugnata. In assenza di una critica circostanziata, il Collegio non ha potuto nemmeno entrare nel merito della questione.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, la legge prevede precise sanzioni per chi adisce la Corte di Cassazione con un’impugnazione viziata.
Condanna alle Spese e Sanzione Pecuniaria
Come diretta conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendola una sanzione equa data la situazione.
Il Principio della “Colpa” nel Proporre Ricorso
Questa sanzione aggiuntiva si basa su un principio consolidato, richiamato anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000). Si presume che vi sia una “colpa” da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. Presentare un ricorso palesemente infondato o redatto senza il minimo rigore tecnico costituisce un abuso dello strumento processuale, che merita di essere sanzionato per non gravare inutilmente sul sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è chiara: la giustizia non può perdere tempo con ricorsi fumosi e privi di sostanza. L’obbligo di specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento del processo. Esso consente al giudice di focalizzarsi sulle reali questioni giuridiche e assicura che il dibattito processuale sia costruttivo e pertinente. Dichiarare un ricorso inammissibile per genericità e sanzionare il ricorrente serve come deterrente contro la presentazione di impugnazioni esplorative o dilatorie, tutelando le risorse del sistema giudiziario.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: un ricorso per Cassazione deve essere un atto di alta precisione tecnica. Non basta lamentare un errore, ma è necessario individuarlo con esattezza, argomentare in diritto e dimostrare come tale errore abbia inciso sulla decisione. La genericità non è solo inefficace, ma è anche economicamente dannosa per l’assistito. La professionalità e la diligenza nella redazione degli atti processuali non sono opzioni, ma requisiti indispensabili per tutelare efficacemente i diritti dei cittadini.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della “assoluta genericità del motivo”, che era stato semplicemente enunciato senza essere supportato da argomentazioni specifiche.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato in origine?
Il ricorrente era stato condannato per il delitto di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43065 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43065 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. peri..
Il ricorso lamenta un vizio di motivazione in punto di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile, per l’assoluta genericità del motivo, semplicemente enunciato.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.