Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima ancora di salvezza nel processo penale, ma quali sono i requisiti per evitare che venga respinto prima ancora di essere esaminato nel merito? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Comprendere questa dinamica è fondamentale per chiunque si approcci al mondo della giustizia penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna inflitta dal Tribunale e parzialmente riformata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato giudicato colpevole e condannato a una pena complessiva di 4 anni di reclusione e 19.200 euro di multa. Questa pena era il risultato di una rideterminazione che teneva conto del reato oggetto del procedimento e di altri fatti già giudicati in precedenza, uniti dal vincolo della continuazione.
Contro la sentenza della Corte di Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla valutazione delle prove emerse durante il processo. In sostanza, la difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le prove a carico.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità. La Corte ha stabilito che le contestazioni sollevate dal ricorrente erano troppo generiche e non si confrontavano in modo specifico e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, impedendo ai giudici di valutarne la fondatezza.
Le Motivazioni della Declaratoria di Inammissibilità
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte nei gradi di merito o a formulare critiche astratte. È necessario, invece, che il ricorrente individui con precisione i punti deboli della motivazione della sentenza d’appello, dimostrando dove e perché il ragionamento del giudice sarebbe errato, illogico o in contrasto con la legge.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno rilevato che l’imputato si era limitato a formulare “solamente generiche contestazioni alla motivazione della sentenza impugnata senza che esse fossero effettivamente poste a confronto con la sentenza in questione”. Un simile approccio non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla legge. Un ricorso inammissibile è, dunque, un ricorso che non riesce a instaurare un vero dialogo critico con la decisione che intende contestare.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e si ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nel determinarne la causa, scatta una duplice sanzione pecuniaria. La Corte ha infatti condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, equitativamente fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un diritto che va esercitato con rigore tecnico e precisione argomentativa. Le critiche generiche o la mera riproposizione di tesi già vagliate non sono sufficienti. Un ricorso efficace deve essere un’analisi puntuale e mirata, capace di scardinare il ragionamento del giudice d’appello, pena la sua inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha formulato contestazioni generiche alla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni in essa contenute.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base normativa si fonda la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende?
La condanna si fonda sull’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede tale sanzione in caso di inammissibilità del ricorso, qualora non sussistano elementi per ritenere che la parte abbia proposto l’impugnazione senza colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata in udienza il giorno 12 maggio 2023 la Corte di appello di Messina riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 17 ottobre 2022 con cui il Tribunale di Messina aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 5.600 di multa, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con sentenze emesse dalla Corte di appello di Messina il 15 aprile 2019 ed il 15 luglio 2022, rideterminava la pena inflitta per il reato in epigrafe e per quelli giudicati con le citate sentenze in complessivi anni 4 di reclusione ed C 19.200 di multa;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze delle prove dibattimentali.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha formulato solamente generiche contestazioni alla motivazione della sentenza impugnata senza che esse fossero effettivamente poste a confronto con la sentenza in questione;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere es ensore
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