Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici e Dettagliati
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: la genericità dei motivi porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni della Corte e le implicazioni pratiche di questa decisione.
Il Contesto del ricorso inammissibile
Il caso ha origine dalla condanna di una persona per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello. La difesa decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e vizi di motivazione specificamente in relazione all’applicazione della recidiva.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile, chiudendo definitivamente la vicenda processuale per la ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso bollandolo come inammissibile per due ragioni principali: la genericità e la manifesta infondatezza del motivo. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione mancava dei requisiti minimi di specificità necessari per poter essere esaminato nel merito.
Di conseguenza, oltre a confermare la condanna, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza spiega in modo chiaro perché il ricorso non poteva essere accolto. Le motivazioni della Corte si concentrano su tre punti cardine.
1. Mancanza di Specificità dei Motivi
Il primo vizio rilevato è la totale genericità. La ricorrente si lamentava della mancata disamina di alcuni elementi da parte della Corte d’Appello, senza però specificare quali fossero tali elementi. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una doglianza astratta, ma deve indicare con precisione i punti della sentenza impugnata che si contestano e le ragioni fattuali e giuridiche a sostegno della propria tesi. In assenza di tale specificità, il motivo è considerato inammissibile.
2. Argomentazioni Puramente Assertive
Gli argomenti introdotti nel ricorso, come la motivazione dell’allontanamento e il successivo ravvedimento, sono stati giudicati ‘puramente assertivi’. Ciò significa che erano semplici affermazioni di parte, non supportate da un’adeguata argomentazione giuridica o da un confronto critico con la motivazione della sentenza d’appello. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
3. La Motivazione della Corte d’Appello Esisteva ed era Completa
La Cassazione ha smentito la tesi difensiva secondo cui la sentenza d’appello fosse priva di motivazione sul punto della recidiva. Al contrario, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione basandosi su ‘plurimi e significativi dati di fatto e tratti di personalità dell’imputata’. Il ricorso, invece, ignorava completamente questa parte della motivazione, rendendo la critica infondata.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione in modo rigoroso e dettagliato. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La decisione sottolinea che non è sufficiente lamentare un errore; è indispensabile dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato, confrontandosi analiticamente con la motivazione della sentenza che si impugna. Qualsiasi approccio generico o meramente assertivo è destinato a fallire, con condanna alle spese a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza. In particolare, non specificava quali elementi dell’appello precedente fossero stati ignorati dai giudici e presentava argomenti puramente assertivi, senza un confronto critico con la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La Corte d’Appello aveva davvero omesso la motivazione come sosteneva la ricorrente?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la sentenza della Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, evidenziando numerosi dati di fatto e tratti della personalità dell’imputata, aspetti che il ricorso non aveva considerato né contestato specificamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di applicazione della recidiva.
Il ricorso è inammissibile, per la genericità e la manifesta infondatezza del motivo.
Non vengono specificati gli elementi addotti con l’appello e di cui si lamenta la mancata disamina. Quelli indicati in ricorso, poi, sono puramente assertivi (motivazione dell’allontanamento e ravvedimento successivo al fatto).
Non è vero, inoltre, che la sentenza non abbia motivato sul punto, avendo anzi evidenziato plurimi e significativi dati di fatto e tratti di persona dell’imputata (pag. 2), sui quali il ricorso tace completamente.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 giugno 2024.