Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla tecnica di redazione dei ricorsi, evidenziando come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio, sancito dall’articolo 591 del codice di procedura penale, rappresenta un ostacolo insormontabile per chi intende contestare una sentenza di condanna senza un’adeguata specificità. Il caso riguarda una condanna per il reato di ricettazione di merce contraffatta.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
L’accusa e la decisione di merito
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’accusa verteva sull’aver ricevuto prodotti con marchi contraffatti. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, ritenendo sussistente il reato presupposto della contraffazione. Secondo i giudici di merito, sebbene i prodotti presentassero delle difformità rispetto agli originali, i marchi erano riprodotti in maniera talmente fedele da poter ingannare gli acquirenti.
I motivi del ricorso
Contro la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, contestando la correttezza della motivazione. In particolare, i motivi di ricorso miravano a smontare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di ricettazione, mettendo in discussione l’esistenza stessa del reato presupposto. La difesa sosteneva che la contraffazione non fosse idonea a trarre in inganno.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi strettamente connessi.
La genericità come vizio insanabile
Il primo punto, dirimente, è la genericità e la non specificità dei motivi. I giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni presentate nel ricorso non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di quanto già esposto, ma deve contenere una critica puntuale e specifica della decisione impugnata, evidenziandone i vizi logici o giuridici.
La mancanza di correlazione con la sentenza impugnata
Strettamente legato alla genericità è il difetto di correlazione tra le ragioni del ricorso e la motivazione della sentenza d’appello. La Corte sottolinea che, per superare il vaglio di ammissibilità, l’impugnazione deve instaurare un dialogo critico con la decisione che contesta. In questo caso, il ricorrente non ha affrontato specificamente il ragionamento del giudice del gravame, il quale aveva chiarito perché, nonostante le difformità, i prodotti fossero comunque idonei a ingannare il consumatore e a configurare quindi il reato presupposto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel motivare la sua decisione, richiama l’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità del ricorso quando mancano i motivi specifici. La Suprema Corte afferma che la mancanza di specificità si desume dalla ‘mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’. Il ricorso, pertanto, è stato considerato un tentativo di riproporre un giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità. La decisione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge quando l’impugnazione viene respinta per colpa del ricorrente.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e pertinente. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la sentenza di condanna, ma è necessario articolare critiche mirate che si confrontino direttamente con la struttura logico-giuridica della motivazione impugnata. Per i professionisti del diritto, ciò significa che la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e critica della decisione precedente, evitando la mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti. Per i cittadini, questa decisione sottolinea come il sistema giudiziario preveda meccanismi per filtrare i ricorsi palesemente infondati o presentati in modo non corretto, con conseguenze economiche significative per chi intraprende questa via senza i dovuti presupposti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specifici. Si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Secondo la Corte, i motivi sono ‘generici’ quando non si confrontano criticamente con le ragioni della decisione che si contesta, ma si limitano a ripetere argomenti già esposti o a sollevare critiche astratte. Manca una ‘correlazione’ tra le censure mosse e la reale motivazione del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24942 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24942 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la c della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e, in particolare, dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., sono generici e, specifici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discuss infondate dal giudice del gravame nella parte in cui ritiene sussistente il reato pr delitto di ricettazione in ragione del fatto che i prodotti, sebbene contraffatti evidenti difformità rispetto ai capi originali, riproducevano i marchi in maniera de e, quindi, tale da trarre in inganno gli acquirenti;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente del comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla m correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a f dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente