Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale nel diritto processuale penale e serve a garantire che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto concrete e non su contestazioni vaghe. Analizziamo la vicenda processuale e le ragioni che hanno portato la Suprema Corte a questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un imputato condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di evasione. L’imputato, non accettando la condanna, ha proposto ricorso per cassazione, articolando la sua difesa su tre punti principali: un’errata affermazione della sua responsabilità penale, l’eccessività della pena inflitta e, infine, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere un annullamento della sentenza di secondo grado, o quantomeno una riduzione della sanzione. Tuttavia, come vedremo, la formulazione delle sue doglianze si è rivelata fatale per l’esito del giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che tutti i motivi proposti fossero affetti da “assoluta genericità e manifesta infondatezza”. Questo giudizio netto si basa su una valutazione critica della struttura e del contenuto degli argomenti difensivi.
Genericità dei Motivi sull’Affermazione di Responsabilità
Con il primo motivo, la difesa denunciava una presunta mancata valutazione dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. La Corte ha però osservato che il ricorso si limitava a enunciare questo principio senza indicare alcuna evidenza concreta o elemento specifico che avrebbe dovuto imporre al giudice di merito una decisione diversa. In altre parole, non basta lamentare una violazione di legge, ma è necessario dimostrare, atti alla mano, dove e come il giudice avrebbe sbagliato.
Infondatezza delle Censure sul Trattamento Sanzionatorio
Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati giudicati generici e infondati. La difesa contestava il diniego delle attenuanti generiche, ma la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione completa e logica. Il diniego era infatti basato sul “rilievo assorbente” attribuito ai precedenti penali dell’imputato, un fattore che il giudice può legittimamente considerare decisivo.
Per quanto riguarda l’eccessività della pena, la Cassazione ha evidenziato come questa fosse stata applicata nel minimo edittale, ovvero la misura più bassa prevista dalla legge per quel reato. Di conseguenza, la doglianza sulla congruità della pena è stata ritenuta manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere censure specifiche, indicando con precisione gli atti processuali su cui si fondano e le ragioni giuridiche che renderebbero illegittima la decisione impugnata. Nel caso di specie, i motivi erano formulati in termini astratti e assertivi, senza un reale confronto con le argomentazioni della sentenza d’appello.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una preparazione superficiale dell’atto di impugnazione. La genericità e la manifesta infondatezza non solo precludono l’esame nel merito della questione, ma comportano anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. La decisione sottolinea quindi l’imperativo di redigere ricorsi dettagliati, pertinenti e giuridicamente solidi, che identifichino in modo inequivocabile i vizi della sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei motivi proposti, sia riguardo alla contestazione della responsabilità penale sia in relazione al trattamento sanzionatorio.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa del rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali dell’imputato, elemento che la Corte d’Appello ha ritenuto sufficiente a giustificare il diniego in una motivazione considerata completa e adeguata.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, determinata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME con i qual contesta la motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di evasione, l’eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento attenuanti generiche sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza;
considerato, infatti, che con il primo motivo si denuncia la mancata valutazione d presupposti per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza indicare evidenze che lo avrebbero imposto;
che anche i motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici e manifestamente infondati a fronte della completa motivazione resa che giustifica il diniego delle attenu generiche per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali dell’imputato e la cong della pena, applicata nel minimo edittale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consigliere 4ensore
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