Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e perentori nel processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura: i motivi di ricorso devono essere specifici e criticare puntualmente la decisione impugnata, non limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già vagliati. Analizziamo questa decisione che ha confermato una condanna per bancarotta fraudolenta aggravata.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva affermato la responsabilità penale di cinque individui per reati di bancarotta fraudolenta e semplice. I reati erano stati unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell’art. 219 c.p. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze. Contro quest’ultima sentenza, gli imputati avevano proposto ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione concisa ma inequivocabile, ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte di Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: la Genericità che Rende il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione addotta dalla Corte per l’inammissibilità. I giudici hanno rilevato che i tre motivi di ricorso erano affetti da ‘genericità’. In pratica, i difensori degli imputati si erano limitati a riproporre le stesse censure e argomentazioni già presentate nell’atto di appello e che la Corte territoriale aveva già esaminato e respinto.
Questo comportamento processuale è contrario ai requisiti di specificità del ricorso. Per essere ammissibile, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve instaurare un confronto critico e argomentato con la sentenza impugnata. È necessario che il ricorrente evidenzi gli errori di diritto o i vizi logici presenti nelle motivazioni dei giudici di secondo grado, spiegando perché le loro conclusioni sarebbero errate. Nel caso di specie, mancava completamente questo confronto: i ricorsi ignoravano le ragioni della Corte d’Appello, rendendoli di fatto un atto processuale inefficace e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per la Difesa
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale severa che preclude l’esame nel merito delle questioni sollevate e comporta significative conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione sottolinea come la redazione di un ricorso per Cassazione richieda un’analisi approfondita e mirata della sentenza di secondo grado. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile articolare una critica specifica, pertinente e logicamente argomentata che metta in luce i vizi della pronuncia. Per i professionisti legali, questo rappresenta un monito a evitare impugnazioni seriali o generiche, concentrandosi invece sulla costruzione di motivi di ricorso solidi e specifici, unici in grado di superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi, poiché gli imputati si sono limitati a reiterare le censure già formulate e respinte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui gli imputati erano stati condannati?
Gli imputati erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata, che unificava a fini sanzionatori le ipotesi di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37012 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37012 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a FIRENZE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a FIRENZE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a FIRENZE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di or sì del n giugno 2021 che aveva affermato la penale di responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di cui bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice unificati, a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, cod. pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia;
che i tre motivi di ricorso degli imputati sono inammissibili per genericità, poiché essi si limitano a reiterare le censure già formulate con l’atto di appello e rigettate, senza confrontarsi con le decisioni poste dalla Corte di merito a base del loro rigetto;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/10/2025.