Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda come la mancanza di argomentazioni specifiche possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo l’ordinanza n. 21827/2024 per comprendere i principi chiave applicati.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Milano, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava quella che veniva definita come un’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, ovvero della pena inflitta.
Il Ricorso per Cassazione e la Genericità dei Motivi
L’imputato, nel suo ricorso, ha criticato la pena ritenendola troppo aspra, senza però fornire elementi specifici a supporto della sua tesi. I motivi del ricorso sono stati formulati in modo generico, limitandosi a lamentare la severità della sanzione. Crucialmente, il ricorrente non ha esplicitato le ragioni di diritto o i dati di fatto che avrebbero dovuto sostenere le sue censure. Inoltre, non si è confrontato in modo critico con le motivazioni della sentenza d’appello, la quale aveva già sottolineato che non erano stati presentati elementi di novità rispetto al giudizio di primo grado.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti non consentiti dalla legge in sede di legittimità. La critica alla severità della pena, se formulata in termini così generici, non può essere oggetto di valutazione da parte della Suprema Corte. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è rivalutare i fatti del processo o l’adeguatezza della pena (decisione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito), ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Un ricorso che si limita a contestare la severità della pena senza indicare un vizio di legge o un’evidente illogicità nella motivazione del giudice d’appello, si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in questa sede. La Corte ha sottolineato che il ricorso era formulato ‘in modo generico’, non esplicitando ‘le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure’. Mancava, in sostanza, un vero confronto con la sentenza impugnata, rendendo l’impugnazione un mero atto di dissenso privo di fondamento giuridico.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame offre una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita; è indispensabile strutturare il ricorso su motivi specifici, chiari e pertinenti, che mettano in luce un errore di diritto o un vizio logico nella decisione del giudice precedente. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, la dichiarazione di ricorso inammissibile, con l’ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza è stata fissata in tremila euro. Una scelta processuale non ponderata può quindi aggravare, anziché migliorare, la posizione dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in modo generico, non specificavano le ragioni di diritto o i dati di fatto a supporto delle censure e non si confrontavano con le motivazioni della sentenza impugnata.
È possibile contestare la severità di una pena davanti alla Corte di Cassazione?
Sì, ma solo se si evidenziano vizi di legge o una manifesta illogicità nella motivazione con cui il giudice ha determinato la pena. Una semplice e generica lamentela sulla presunta eccessiva severità non è sufficiente in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RUVO DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46331/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti alla eccessiva severità del trattam sanzionatorio – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formula modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le cen e senza confrontarsi realmente con le motivazioni della sentenza impugnata che, richiamando le valutazioni espresse nella sentenza di primo grado, ha rilevato la mancata deduzione di elementi di novità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024