Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Un errore comune, come la formulazione di motivi generici, può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna a ulteriori spese. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola procedurale e delle sue severe conseguenze.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Milano, l’imputata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, le doglianze sollevate non riguardavano vizi di legittimità o errori nell’applicazione della legge, ma si concentravano esclusivamente sulla presunta “eccessiva severità del trattamento sanzionatorio”, ovvero sulla severità della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo compito non è rivalutare i fatti o la congruità della pena, ma assicurare la corretta applicazione della legge.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile per Genericità?
La Corte ha spiegato che i motivi del ricorso erano stati formulati “in modo del tutto generico”. La semplice affermazione che la pena fosse eccessivamente severa, senza specificare “le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure”, non costituisce un motivo valido per un ricorso in Cassazione.
In altre parole, non basta lamentarsi della durezza della condanna. È necessario indicare in modo preciso quali norme di legge sarebbero state violate dal giudice nel determinare la pena o quali elementi di fatto rilevanti sarebbero stati illogicamente valutati. In assenza di tali specificazioni, il ricorso si trasforma in una mera richiesta di rivalutazione del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Questo tipo di doglianza non è consentito “dalla legge in sede di legittimità”, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico, basato su motivi specifici e puntuali che evidenzino errori di diritto. Tentare di ottenere una riduzione della pena attraverso critiche generiche e non supportate da argomentazioni giuridiche precise è una strategia destinata al fallimento. Non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà anche un aggravio di costi per il ricorrente, come dimostra la condanna al pagamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in modo generico, lamentando solo l’eccessiva severità della pena senza specificare le ragioni di diritto o i dati di fatto a sostegno di tale critica, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la severità di una pena in Cassazione?
No, non se la contestazione è generica e si limita a una richiesta di rivalutazione della decisione del giudice di merito. È possibile farlo solo se si dimostra che il giudice, nel determinare la pena, ha violato una specifica norma di legge o ha basato la sua decisione su una motivazione manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALLARATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46125/23 Beltrame
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti alla eccessiva severità del sanzioNOMErio – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la c della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024