Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’impugnazione formulata in modo vago può essere dichiarata inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della genericità dei suoi motivi, porti non solo al rigetto ma anche a una condanna pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso.
Il Caso in Analisi: Fuga e Resistenza a Pubblico Ufficiale
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato era stato ritenuto colpevole per aver tentato una fuga al fine di sottrarsi a un controllo di polizia, generando con la sua condotta una situazione di pericolo.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse affetto da ‘genericità assoluta’. In altre parole, le critiche mosse alla sentenza d’appello erano troppo vaghe e non si confrontavano in modo specifico e puntuale con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dai giudici di secondo grado. La Corte d’Appello, infatti, aveva motivato in modo congruo e coerente la sua decisione, basandosi sulle risultanze istruttorie relative al pericolo concreto causato dalla fuga.
La condanna accessoria prevista dalla legge
L’esito inevitabile di un ricorso inammissibile è regolato dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge impone il versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice in base alla natura delle questioni sollevate. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in 3.000 euro.
Le motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso non può essere una generica lamentela contro la sentenza, ma deve articolare censure specifiche che mettano in luce eventuali errori di diritto o vizi logici nella motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva chiaramente spiegato perché la condotta dell’imputato integrasse il reato di resistenza, evidenziando il pericolo generato dalla sua fuga. Il ricorso, al contrario, non è riuscito a scalfire questa motivazione, limitandosi a riproporre argomentazioni generiche già esaminate e respinte nel merito.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una redazione tecnica e puntuale dei motivi di ricorso in Cassazione. La genericità non è solo un difetto stilistico, ma un vizio procedurale che preclude l’esame del merito e comporta sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto, ciò significa dover analizzare a fondo la sentenza impugnata e costruire argomentazioni specifiche e pertinenti. Per i cittadini, è un monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata per evitare che un’impugnazione si trasformi in un ulteriore costo economico, senza alcuna possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi addotti erano affetti da ‘genericità assoluta’ rispetto alla motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva invece congruamente motivato la sussistenza del reato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Qual era il reato contestato nel caso di specie?
Il reato contestato era quello di resistenza a pubblico ufficiale, configuratosi a seguito del pericolo generato dalla fuga dell’imputato per sottrarsi a un controllo di polizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21305 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie in merito al pericolo generato dalla fuga intentata per sottrarsi al controllo di polizia;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Cons COGNOME estensore COGNOME
Il Presidente