Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché la precisione e la specificità dei motivi di appello siano cruciali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diverse argomentazioni. In particolare, ha criticato in maniera generale la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ha contestato la motivazione relativa alla riconoscibilità di alcuni agenti come pubblici ufficiali e ha insistito per l’applicazione delle attenuanti generiche. Inoltre, ha tentato di giustificare la propria condotta adducendo un presunto abuso di sostanze alcoliche.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno respinto in toto le argomentazioni dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero viziati da una palese genericità, incapaci di scalfire la solida e dettagliata ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze dei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta della qualità dei motivi di ricorso. Essi sono stati giudicati affetti da ‘genericità’ perché non si sono confrontati in modo puntuale e critico con le ragioni della sentenza impugnata. Invece di evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a riproporre una propria versione dei fatti e a sollevare critiche astratte.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di legittimità hanno constatato che la Corte territoriale aveva ‘congruamente motivato’ su tutti i punti controversi, incluse le ragioni per cui le frasi offensive dell’imputato fossero state inequivocabilmente rivolte a pubblici ufficiali. Allo stesso modo, le doglianze relative alle attenuanti generiche e all’abuso di alcol sono state liquidate come ‘reiterativi’, ovvero una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito, senza l’aggiunta di nuovi e pertinenti profili di diritto.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e Fondato
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere liberamente i fatti. È un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto o vizi logici manifesti. Proporre un ricorso basato su motivi generici, ripetitivi o che mirano a una nuova valutazione del merito è un’operazione destinata al fallimento. Come dimostra il caso in esame, le conseguenze non si limitano alla conferma della condanna, ma si estendono a sanzioni economiche che rendono l’iniziativa processuale ancora più gravosa. La specificità e la pertinenza giuridica sono, dunque, requisiti imprescindibili per sperare in un esito favorevole.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione è dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché il ricorso è stato considerato ‘generico’ dalla Corte?
Il ricorso è stato giudicato generico perché i motivi addotti non criticavano in modo specifico e puntuale la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitavano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti in maniera vaga, senza individuare precisi errori di diritto o vizi logici.
L’abuso di sostanze alcoliche è stato considerato una valida giustificazione per la condotta dell’imputato?
No, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo che il richiamo all’abuso di sostanze alcoliche non costituisse una valida ragione giustificatrice della condotta illecita tenuta dall’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto [ motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito in ordine all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Caltanissetta, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla riconoscibilità degli agenti quali pubblici ufficiali evidenziando le inequivoche frasi offensive dirette nei loro confronti, mentre ugualmente reiterativi sono i rilievi in punto di esclusione delle attenuanti generiche e del mancato apprezzamento dell’abuso di sostanze alcoliche quale ragione giustificatrice della condotta dell’imputato;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
Il Cony.119re estensore
Il Presidente