Guida in stato di ebbrezza: quando un ricorso inammissibile costa caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una condanna, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze non solo giuridiche ma anche economiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 13889/2024) offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure precluda ogni possibilità di successo, confermando la condanna per guida in stato di ebbrezza.
Il caso in esame: dalla condanna al ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna emessa dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato da un tasso alcolemico elevato. La sentenza viene parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, ma la condanna penale rimane. L’imputato decide di tentare l’ultima carta, proponendo ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. I motivi presentati si concentrano su tre punti principali: presunti dubbi sul corretto funzionamento dell’etilometro, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, infine, una diversa valutazione delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi del ricorso e la loro debolezza
L’analisi della Corte si sofferma sulla qualità delle argomentazioni difensive.
1. Dubbi sull’etilometro: La difesa ha contestato la validità della prova alcolemica, chiedendo una rinnovazione dell’istruttoria in appello. Tuttavia, secondo i giudici, gli argomenti erano ‘del tutto inidonei a costituire valida allegazione’ per mettere in discussione il test.
2. Particolare tenuità del fatto e attenuanti: Gli altri due motivi sono stati liquidati come privi di una ‘necessaria analisi critica’ della decisione impugnata. In sostanza, il ricorrente non ha adeguatamente contestato le specifiche e ampie motivazioni con cui la Corte d’Appello aveva già respinto tali richieste.
La decisione della Cassazione: un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi di ricorso sono generici, non si confrontano criticamente con la decisione impugnata o si limitano a riproporre questioni già esaminate e respinte, l’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità.
Conseguenze del ricorso inammissibile: non solo spese processuali
La declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche pesanti conseguenze economiche. Come previsto dalla legge, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo dimostra come un’impugnazione non adeguatamente ponderata e formulata possa aggravare la posizione dell’imputato.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che i motivi di ricorso devono essere specifici e non limitarsi a una generica lamentela. Per quanto riguarda l’etilometro, la difesa non ha fornito elementi concreti e fattuali che potessero giustificare un dubbio ragionevole sulla sua affidabilità, limitandosi a contestazioni astratte. Per gli altri due motivi, il ricorrente non ha offerto una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva spiegato in dettaglio perché non sussistessero i presupposti né per la non punibilità ex art. 131-bis c.p. né per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Il ricorso in Cassazione, invece di smontare quel ragionamento, si è limitato a reiterare le richieste, violando il principio secondo cui l’impugnazione deve contenere una critica specifica alla decisione che si contesta.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario individuare precisi vizi di legge o di motivazione e articolarli in modo specifico e pertinente. Un ricorso inammissibile non solo è inefficace, ma espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie che si aggiungono alla condanna principale, rendendo la sua posizione processuale ed economica ancora più gravosa. La scelta di impugnare una sentenza in Cassazione deve quindi essere sempre preceduta da una scrupolosa valutazione delle reali possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano un’analisi critica specifica delle argomentazioni dettagliate nella sentenza della Corte d’Appello.
È sufficiente sollevare dubbi generici sul funzionamento dell’etilometro per ottenere l’annullamento di una condanna?
No. Secondo questa ordinanza, non bastano argomentazioni generiche. È necessario presentare allegazioni su circostanze di fatto specifiche e valide, idonee a porre concretamente in dubbio la validità della prova strumentale.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata in merito alla sanzione amministrativa accessoria la sentenza emessa in data 11/05/2021 dal Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui agli artt.186, comma 2 lett. c) e 2-sexies, e 186 bis, comma 3, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Torino il 5 dicembre 2019;
letta la memoria difensiva;
considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale (art.379 reg. esec. cod. strada) e vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento del corretto funzionamento dell’etilometro, proponendo la rinnovazione istruttoria in appello fondata su argomenti del tutto inidonei a costituire valida allegazione di circostanze di fatto utili a porre in dubbio la validità della prova (Sez. 4, n.31843 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 285065 – 01);
considerato che il secondo e il terzo motivo non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo esposta ampia motivazione a pag.5 tanto a sostegno del diniego della causa di non punibilità dettata dall’art.131 bis cod. pen. quanto a sostegno del diniego del giudizio di prevalenza o di diversa commisurazione delle circostanze attenuanti generiche;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
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Così deciso il 20 marzo 2024
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