Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi in Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È necessario formulare critiche precise, dettagliate e giuridicamente fondate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda proprio questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per l’eccessiva genericità dei motivi addotti. Questo caso, relativo a una condanna per bancarotta fraudolenta, offre spunti cruciali sull’onere di specificità che grava sulla parte che impugna una decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale emessa nei confronti di un’imputata. La decisione era stata confermata anche dalla Corte d’Appello. Non rassegnata, l’imputata decideva di proporre ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi. Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione in merito alla sua responsabilità penale; il secondo e il terzo, invece, contestavano la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e le conseguenze di un presunto mancato pagamento a favore di una società creditrice.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha rilevato una carenza fondamentale in tutti i motivi proposti: la genericità. La difesa, secondo i giudici, si era limitata a riprodurre ampi stralci della sentenza impugnata, per poi concludere con poche e concise battute che non integravano una vera e propria critica argomentata. In sostanza, mancava un confronto serrato e puntuale con le ragioni che avevano portato i giudici di merito a ritenere provata la responsabilità penale. Questa modalità di redazione ha portato la Corte a qualificare il ricorso inammissibile, in quanto non adempiva ai requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter accedere al giudizio di legittimità.
La Genericità dei Motivi: un Vizio Fatale
Il Collegio ha sottolineato come sia il primo motivo, relativo alla responsabilità, sia i successivi due, riguardanti aspetti procedurali e probatori, fossero affetti dallo stesso vizio. Sono stati definiti come “brevissime postille”, incapaci di scalfire l’impianto logico-giuridico della sentenza d’appello. Neanche una memoria difensiva depositata successivamente è riuscita a sanare questa originaria carenza, non aggiungendo elementi decisivi per superare la soglia dell’ammissibilità. Per la Cassazione, un ricorso non può essere una mera espressione di malcontento, ma deve individuare con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche per cui lo si ritiene errato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti come farebbe un tribunale o una corte d’appello, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per consentire questo controllo, è indispensabile che il ricorrente articoli censure specifiche. Un motivo di ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza confrontarsi criticamente con la decisione d’appello, elude questa funzione e si traduce in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per la ricorrente. Oltre a rendere definitiva la condanna per bancarotta fraudolenta, la Corte l’ha condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore, precisione e una profonda capacità di analisi giuridica. La superficialità e la genericità non solo sono inutili, ma possono anche comportare un aggravio di spese per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano intrinsecamente generici e si risolvevano in brevi postille, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputata era stata condannata nei gradi di merito?
L’imputata era stata condannata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35764 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35764 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Sassari ha confermato la condanna della predetta imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo C2);
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale dell’imputata, si sostanzia in deduzioni intrinsecamente generiche le quali, dopo aver riprodotto il testo della sentenza impugnata, si risolvono in poche battute non scandite da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata;
Rilevato che stessi vizi di genericità presentano il secondo e il terzo motivo, volti rispettivamente a dolersi della mancata rinnovazione istruttoria e delle conseguenze derivanti dal fatto che non ci sarebbe stato alcun pagamento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE: si tratta di brevissime postille, che non adempiono ai caratteri di critica argomentata richiesti per la proposizione del ricorso per cassazione;
Vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2025