Ricorso Inammissibile: Conseguenze di Motivi Generici in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. L’ordinanza n. 11346/2024 della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione fondata su motivi vaghi, definendo il perimetro di un ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare censure precise e pertinenti, pena non solo il rigetto del ricorso ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto e punito dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta tale decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma a un unico motivo di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna di secondo grado, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha agito con fermezza, applicando i principi consolidati in materia di ammissibilità dei ricorsi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso. La Corte ha ritenuto che l’unico motivo addotto fosse inammissibile perché presentava censure generiche e di natura meramente assertiva. In pratica, il ricorrente si era limitato a sostenere in modo vago la sussistenza di cause di non punibilità, senza però confrontarsi criticamente e in modo specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e argomentata dei punti della decisione che si intende contestare. Non è sufficiente una semplice riproposizione di tesi difensive già esaminate e respinte nei gradi di merito o, come in questo caso, un’affermazione generica che non individua con precisione il vizio logico-giuridico della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento rappresenta un monito importante: la redazione di un ricorso in Cassazione è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. La genericità e l’assertività dei motivi conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Le implicazioni pratiche per il ricorrente sono severe: la condanna diventa definitiva e si aggiungono ulteriori oneri economici. Per i professionisti del diritto, emerge la necessità di strutturare le impugnazioni in modo rigoroso, sviluppando argomentazioni specifiche che dialoghino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, unico modo per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era stato ritenuto generico e di natura meramente assertiva, non contestando in modo specifico le ragioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11346 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 39276/23 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto cens generiche di natura meramente assertiva sulla sussistenza di cause non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2024