Ricorso inammissibile in Cassazione: quando le motivazioni sono troppo generiche
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni puntuali. Quando i motivi sono vaghi e non affrontano specificamente le ragioni della sentenza precedente, il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile. Questa ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un appello fondato su motivazioni generiche, sia in termini processuali che economici.
I fatti del caso
Un individuo, condannato dalla Corte di Appello, decide di presentare ricorso in Cassazione. Le sue difese si basano su due punti principali: primo, sostiene che la sua condotta, una fuga in auto per sottrarsi a un controllo dei Carabinieri, non fosse un reato ma una ‘mera resistenza passiva’. Secondo, contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la sua pena.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Analizziamo i motivi di questa decisione.
Il primo motivo: la genericità contro la ricostruzione dei fatti
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso ‘affetto da genericità’. La difesa del ricorrente si è limitata a riproporre la tesi della resistenza passiva senza però contestare in modo specifico e dettagliato la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, al contrario, aveva motivato in modo congruo e dettagliato, evidenziando come la guida imprudente dell’imputato durante la fuga per sottrarsi al controllo fosse un elemento chiave per la sussistenza del reato. L’appello non può essere una semplice riproposizione di tesi già smentite, ma deve demolire punto per punto la logica della sentenza impugnata.
Il secondo motivo: le attenuanti generiche e i precedenti penali
Anche il secondo motivo è stato giudicato generico. La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche. Questa scelta era stata ampiamente giustificata sulla base dei ‘numerosi precedenti penali’ a carico dell’imputato. La genericità del ricorso stava nel non aver offerto argomenti validi per contrastare questa specifica e legittima valutazione del giudice di merito.
Le motivazioni
La motivazione centrale della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Se il ricorso si limita a critiche vaghe, senza un confronto serrato e specifico con la decisione impugnata, risulta inevitabilmente inammissibile. La Corte ha ribadito che la ricostruzione dei fatti, se logicamente motivata dal giudice di merito, non può essere messa in discussione con asserzioni generiche.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche severe per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: un ricorso deve essere preparato con cura, basandosi su critiche precise e pertinenti alla sentenza che si intende impugnare, altrimenti si trasforma in un boomerang processuale ed economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi addotti erano troppo generici e non si confrontavano in modo specifico con la dettagliata ricostruzione dei fatti e le motivazioni giuridiche espresse nella sentenza della Corte d’Appello.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza e all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la decisione conferma che il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato correttamente motivato dalla Corte d’Appello proprio in ragione dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall’imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte dei Carabinieri, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva (vedi p. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzioNOMErio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse in ragione dei numerosi precedenti penali a suo carico;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
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