Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata ancor prima di entrare nel merito della questione. Il caso evidenzia un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Questo concetto si applica quando le argomentazioni presentate non sono sufficientemente specifiche da contestare puntualmente gli errori di diritto della sentenza impugnata, ma si limitano a una critica generica o a una richiesta di rivalutazione dei fatti.
Il Contesto Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha tentato di portare il caso all’attenzione della Suprema Corte, sollevando diverse questioni. Tra queste, contestava la valutazione sulla sussistenza degli elementi del reato (nello specifico, la fattispecie di cui all’art. 377 c.p.), la gestione della prova testimoniale e la determinazione della pena, inclusa la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato le argomentazioni del ricorrente, definendole affette da ‘genericità’. Secondo i giudici, i motivi presentati non erano altro che un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il ricorrente, infatti, non ha evidenziato vizi logici o errori di diritto nella sentenza della Corte d’Appello, ma ha semplicemente proposto una diversa lettura dei fatti e del materiale probatorio. Questo tipo di valutazione, tuttavia, è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nelle funzioni della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito il suo ruolo: non è un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma un organo che garantisce l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e ‘massime di esperienza’. Avendo la corte territoriale risposto in modo esauriente a tutte le deduzioni difensive, non vi era spazio per un intervento della Cassazione. Contestare la ricostruzione dei fatti o l’apprezzamento delle prove, come fatto dal ricorrente, si traduce in un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente fossero generici rispetto alla puntuale e congrua motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva giustificato adeguatamente la sussistenza di tutti gli elementi del reato, la superfluità di un’ulteriore prova testimoniale data l’attendibilità della persona offesa, la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti. Le deduzioni del ricorrente, secondo la Cassazione, investivano la ricostruzione e valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici e fondata su un ragionamento condivisibile, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente impeccabile, concentrandosi su specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione, e non può essere utilizzato come un pretesto per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di legittimità (cioè della corretta applicazione della legge).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro.
Può la Corte di Cassazione valutare l’attendibilità di un testimone?
No, la valutazione dell’attendibilità di un testimone, così come l’apprezzamento del materiale probatorio, rientra nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione può solo verificare che la motivazione della sentenza su quel punto sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11258 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Brescia che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattispecie delittuosa di cui all’art. 377 c.p. fornendo adeguata risposta alle deduzioni difensive, sia in punto di superfluità della prova testimoniale richiesta per la ravvisata attendibilità della persona offesa e sia in punto di determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso investono la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, e dunque profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale ;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il siorno 16 febbraio 2024 Il Consigli e estensore COGNOME Il Pres COGNOME te