Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e rigore tecnico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa trasformare un tentativo di difesa in un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche dirette per il proponente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i principi fondamentali che regolano l’impugnazione in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. La condanna di secondo grado riguardava la violazione dell’art. 385 del codice penale (evasione). L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato diverse questioni, contestando la sussistenza degli elementi del reato, l’assenza di cause di giustificazione e l’errata valutazione circa l’abitualità della sua condotta, elemento che aveva impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Inoltre, il ricorso criticava il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale precedente, sancendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
La conseguenza diretta di tale declaratoria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha ritenuto che tutti i motivi proposti fossero affetti da ‘genericità’. Il ricorrente, infatti, non aveva formulato critiche specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte nel grado precedente.
La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione ‘congrua’ e ‘puntuale’ su tutti gli aspetti contestati. Di fronte a tale motivazione, il ricorrente avrebbe dovuto costruire un’argomentazione critica, evidenziando specifici errori logici o giuridici nel ragionamento del giudice di secondo grado. La semplice riproposizione delle proprie tesi, senza un confronto effettivo con la sentenza impugnata, rende il ricorso generico e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o decidere chi ha ragione nel merito della controversia, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Di conseguenza, non è ammissibile in Cassazione un ricorso che si limiti a lamentare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, a meno che non si dimostri un vizio logico manifesto o un errore di diritto. Come affermato nel provvedimento, le doglianze prospettate dal ricorrente ‘solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato’, ma in realtà mirano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, inammissibile in questa sede.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione degli atti precedenti. Deve essere un atto ‘chirurgico’, che individua con precisione i vizi della sentenza impugnata e li argomenta in punto di diritto. La genericità non è solo un errore tecnico, ma una causa fatale di inammissibilità. Le conseguenze, come visto, non sono solo processuali ma anche economiche, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questo sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, capace di strutturare un’impugnazione efficace e conforme ai rigorosi requisiti del giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono affetti da genericità, ovvero quando non muovono una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse questioni già affrontate e decise nei gradi di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile riproporre in Cassazione le stesse questioni già decise in appello?
No, non è ammissibile una semplice riproposizione delle medesime questioni in assenza di un confronto effettivo e critico con le valutazioni del giudice di merito. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5072 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5072 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 23/03/1982
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 c.p., oltre che sulla assenza di cause di giustificazione, e sulla abitualità della condotta quale elemento ostativo alla applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.;
ritenuto che le altre questioni sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio sono ugualmente inammissibili per genericità delle doglianze;
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.