Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è fondamentale articolare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha nuovamente messo in luce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della sua manifesta genericità. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere come un’impugnazione debba essere strutturata per superare il vaglio di legittimità ed evitare conseguenze negative per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali: la prima riguardava la sua affermazione di responsabilità, mentre la seconda contestava il trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della vicenda, ha fermato la sua analisi al livello preliminare della ammissibilità del ricorso. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dall’imputato non soddisfacevano i requisiti minimi richiesti dalla legge. Invece di un confronto critico con la sentenza d’appello, il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente.
La Genericità del Primo Motivo sulla Responsabilità
Con riferimento alla contestazione sulla colpevolezza, la Suprema Corte ha osservato che le doglianze erano “generiche” e si riducevano a “mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate”. In pratica, il ricorrente non si è confrontato con l’apparato argomentativo logico e puntuale con cui la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione, confermando la sussistenza di tutti gli elementi del reato, incluso quello psicologico.
Il Mancato Confronto sul Trattamento Sanzionatorio
Analogamente, anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla pena, è stato giudicato generico. L’imputato si era lamentato della mancata concessione delle attenuanti, ma senza contestare specificamente le ragioni fornite dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva spiegato nel dettaglio perché tali attenuanti non potessero essere riconosciute, ma il ricorso ha ignorato completamente questa motivazione, limitandosi ad affermazioni vaghe.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione è netta: un ricorso è inammissibile quando non riesce a instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Non è un’istanza per un terzo giudizio di merito, ma uno strumento per denunciare specifici vizi di legittimità. Se l’atto di impugnazione si limita a ripetere argomenti già valutati e respinti, senza indicare perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata, illogica o carente, esso perde la sua funzione e viene inevitabilmente respinto. La Corte ha quindi ribadito che il ricorrente ha l’onere di misurarsi con gli “apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello”, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e una critica mirata e specifica. La semplice riproposizione di vecchie tesi non solo è inutile, ma è anche controproducente, portando a una condanna a spese aggiuntive e rendendo definitiva la sentenza di condanna.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a riprodurre censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che le doglianze erano ‘generiche’?
Significa che le contestazioni non individuavano vizi specifici della sentenza d’appello, ma si limitavano a ripetere le stesse difese già presentate nel precedente grado di giudizio, senza spiegare perché la motivazione della Corte territoriale fosse errata o illogica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7117 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7117  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35274/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il rea contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vaglia dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico;
Ritenuto che il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso attinente al trattame sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territori circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, limitandosi invece ad affermazioni generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/01/2024