Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Bastano
L’ordinanza n. 7089/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa essere respinta senza nemmeno entrare nel merito della questione. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile avverso una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, e ci insegna una lezione fondamentale sull’importanza della specificità e pertinenza dei motivi di ricorso nel giudizio di legittimità.
Il Contesto: Dalla Condanna per Oltraggio al Ricorso in Cassazione
Un cittadino, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale), decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa articolava l’impugnazione su tre distinti motivi:
1. Una contestazione generale sulla sua responsabilità penale.
2. La presunta insussistenza del requisito della presenza di più persone al momento del fatto, elemento richiesto dalla norma incriminatrice.
3. L’eccessività della pena inflitta dai giudici di merito.
Tuttavia, come vedremo, nessuno di questi motivi è stato ritenuto idoneo a superare il vaglio della Suprema Corte.
L’Analisi della Corte: I Criteri per un Ricorso Ammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. L’analisi si è concentrata non sul “cosa” si contestava, ma sul “come” lo si faceva.
Primo Motivo: La Genericità delle Doglianze
Il primo motivo è stato giudicato generico. La difesa si era limitata a richiamare le stesse doglianze già esposte nei motivi di appello, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni logiche e puntuali con cui la Corte territoriale le aveva respinte. La Cassazione ricorda che non è sufficiente esprimere un dissenso, ma è necessario attaccare specificamente la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata.
Secondo e Terzo Motivo: Questioni di Fatto e Criteri Sanzionatori
Anche il secondo motivo, relativo alla presenza di più persone, è stato respinto. La Corte ha sottolineato che tale doglianza si traduceva in una richiesta di valutazione alternativa dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione non è quello di ricostruire la vicenda, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione dei giudici di merito.
Analogamente, il terzo motivo sull’eccessività della sanzione è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici per commisurare la pena, come indicato nella sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Esso non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti o presentare versioni alternative. È, invece, una sede di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione del diritto e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze precedenti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve evidenziare vizi di legge o difetti manifesti di logica nella motivazione, non limitarsi a riproporre le proprie tesi o a chiedere una nuova valutazione delle prove. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorrente fossero mere doglianze di fatto, travestite da critiche giuridiche, e quindi non meritevoli di essere esaminate nel merito.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale della procedura penale: la specificità è la chiave per l’ammissibilità di un ricorso in Cassazione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è indispensabile dimostrare, con argomentazioni precise e pertinenti, dove e perché i giudici di merito avrebbero errato nell’applicare la legge o nel motivare la loro decisione. In assenza di ciò, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di aggiungere al conto il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e proponevano questioni di fatto, chiedendo una rivalutazione della vicenda non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando si limita a richiamare le argomentazioni già presentate in appello senza misurarsi con gli specifici apprezzamenti di merito e l’apparato argomentativo logico sviluppato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La sentenza di condanna impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7089 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 35057/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato (primo motivo di ricorso) sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, relativo alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 3);
Ritenuto altresì che neppure il terzo motivo di ricorso relativo all’eccessività del trattamento sanzioNOMErio si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024