Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per contestare una sentenza, non basta riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. L’analisi di questa decisione offre spunti preziosi per comprendere le ragioni che possono portare a un ricorso inammissibile e le relative conseguenze.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano principalmente su due punti: la presunta insussistenza della condotta contestata e la valutazione della recidiva. L’imputato sosteneva che la corte territoriale non avesse valutato correttamente la sua versione difensiva e avesse errato nel considerare i suoi precedenti penali per aggravare la sua posizione.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dei motivi presentati. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni dell’imputato non avessero i requisiti necessari per essere esaminate. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, ha qualificato i motivi relativi alla ricostruzione dei fatti come ‘del tutto generici e reiterativi’. Questo significa che il ricorrente si era limitato a ripetere le stesse doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
In secondo luogo, riguardo alla questione della recidiva, i giudici hanno stabilito che le critiche del ricorrente concernevano ‘apprezzamenti riservati al merito’. La valutazione della gravità e della vicinanza temporale dei precedenti penali è una valutazione di fatto che spetta al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o assente, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un insegnamento cruciale: un ricorso in Cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È indispensabile individuare vizi specifici nella decisione, che riguardino violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione. Proporre un ricorso inammissibile, basato su motivi generici o sulla richiesta di una nuova valutazione dei fatti, non solo non porta all’annullamento della condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. Pertanto, la scelta di impugnare una sentenza deve essere sempre preceduta da un’attenta analisi dei presupposti di ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati ‘del tutto generici e reiterativi’ di quelli già respinti dalla Corte d’Appello, e perché le critiche sulla recidiva riguardavano apprezzamenti di merito, non sindacabili in sede di Cassazione.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici e reiterativi’?
Significa che le argomentazioni non sono specifiche e dettagliate nel criticare la sentenza impugnata, ma si limitano a ripetere le stesse lamentele già esaminate e rigettate nel precedente grado di giudizio, senza attaccare la logicità della motivazione della sentenza d’appello.
Quali sono state le conseguenze economiche del ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6156 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell’insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente – articolati nei primi due motivi – appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (pag. 7 della sentenza);
ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello – richiamandosi alla sentenza di primo grado – ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità e l’epoca anche ravvicinata dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presi