Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’ordinanza n. 5371 del 2024, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi di impugnazione generici e non specifici. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti formali che un atto di ricorso deve inderogabilmente possedere per poter essere esaminato nel merito.
Il Contesto Processuale
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità, anche in presenza di cause di estinzione del reato.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha immediatamente rilevato la sua manifesta infondatezza, arrivando a una pronuncia di inammissibilità. I giudici hanno evidenziato come le ragioni di doglianza fossero state formulate in termini del tutto aspecifici. Il ricorso conteneva censure generiche sulla presunta mancanza di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla sussistenza di cause di immediato proscioglimento. Questo approccio, secondo la Corte, non soddisfa i requisiti imposti dalla legge.
La Violazione degli Articoli 581 e 591 c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nel richiamo agli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono che i motivi di impugnazione, a pena di inammissibilità, devono indicare in modo specifico:
* Le ragioni di diritto a sostegno della richiesta.
* Gli elementi di fatto che suffragano tali ragioni.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto, limitandosi a una critica vaga e astratta della sentenza impugnata. Non è stato operato alcun confronto critico con le argomentazioni della Corte d’Appello, rendendo impossibile per la Cassazione valutare la fondatezza della doglianza.
La Conseguenza del Ricorso Inammissibile: Condanna alle Spese
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze per il ricorrente. Come previsto dalla legge, la Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Un ricorso in Cassazione non può essere una mera riproposizione di lamentele generiche. Deve, invece, essere un atto tecnico che dialoga criticamente con la decisione impugnata, individuando con precisione i vizi logici o giuridici che la inficerebbero. L’assoluta genericità delle censure, come nel caso esaminato, equivale a una mancata presentazione dei motivi, conducendo direttamente alla sanzione processuale dell’inammissibilità. Il ricorso è stato giudicato privo di un confronto effettivo con le giustificazioni fornite dai giudici di merito a sostegno della loro decisione, configurandosi come un tentativo sterile di rimettere in discussione il giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale che garantisce la serietà dell’impugnazione e la funzionalità del processo. Per gli avvocati, rappresenta un monito a redigere atti di ricorso dettagliati e argomentati, che affrontino punto per punto le motivazioni della sentenza sfavorevole. Per i cittadini, è la conferma che il sistema prevede meccanismi sanzionatori per evitare abusi del processo, come nel caso di un ricorso inammissibile per manifesta genericità.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in termini del tutto aspecifici e generici, senza indicare le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, come invece richiesto dal codice di procedura penale.
Quali sono i requisiti che un ricorso deve avere per essere considerato ammissibile secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, che richiama gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, un ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, confrontandosi in modo critico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5371 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione in ordine alla ricorrenza di eventuali cause di immediato proscioglimento dell’imputato.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisurn.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2022.i.