Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici, evidenziando come la genericità o la semplice ripetizione di argomenti già trattati porti a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo non solo preclude un esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Roma, che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali motivi: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e una critica generica sulla sua ritenuta responsabilità penale.
Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5008/2024, ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla struttura e sul contenuto dei motivi presentati, ritenendoli non conformi ai requisiti richiesti dalla procedura penale.
Il Primo Motivo: Ripetitività della Censura
Il primo motivo di ricorso contestava la decisione della Corte di Appello di non applicare l’art. 131-bis c.p. La Suprema Corte ha osservato come questa doglianza fosse meramente “riproduttiva di identica censura” già avanzata e adeguatamente respinta nel giudizio di secondo grado. La Corte di Appello aveva motivato la sua scelta valutando la “non scarsa offensività della condotta”. Per la Cassazione, limitarsi a riproporre la stessa argomentazione senza criticare specificamente il ragionamento del giudice precedente rende il motivo inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Genericità come Vizio Fatale
Ancora più netto è stato il giudizio sul secondo motivo, relativo alla responsabilità per i reati contestati. La Corte lo ha definito “generico in quanto privo di effettiva censura”. La legge richiede che l’atto di impugnazione stabilisca una correlazione precisa tra le argomentazioni della sentenza impugnata e i motivi del ricorso. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico; è necessario smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente. In assenza di questa specificità, il ricorso cade nel “vizio di aspecificità”, come confermato da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 34270/2007).
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del diritto processuale: l’impugnazione non è una semplice richiesta di un nuovo giudizio, ma una critica mirata a una decisione specifica. Quando un ricorso si limita a ripetere vecchie argomentazioni o a formulare lamentele vaghe, fallisce nel suo scopo principale, che è quello di evidenziare errori specifici (di legge o di motivazione) commessi dal giudice precedente. Di conseguenza, un ricorso così formulato non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione del ricorso deve essere un lavoro di precisione chirurgica. È essenziale analizzare a fondo la motivazione della sentenza che si intende contestare e costruire argomentazioni che ne critichino specificamente i passaggi logici e giuridici. Evitare la genericità e la mera ripetizione non è solo una questione di stile, ma un requisito di ammissibilità imprescindibile. La declaratoria di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, rendendo l’esito doppiamente negativo.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile per genericità quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, risultando privo di una critica specifica e concreta.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, secondo la Corte, la mera riproposizione di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte di Appello è un motivo inammissibile, in quanto non costituisce una critica puntuale alla decisione di secondo grado ma una semplice ripetizione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5008 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. p riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che h apprezzato la non scarsa offensività della condotta e ciò a prescindere dal carattere ostat della fattispecie in esame;
rilevato che il secondo motivo in ordine alla ritenuta responsabilità per i delitti di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2024.