Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase è tutt’altro che scontato. Un ricorso inammissibile è una delle insidie più comuni, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte. Il caso analizzato riguarda una condanna per evasione, ma la lezione che se ne trae ha una valenza generale: la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
Il Contesto del Caso Giudiziario
I fatti processuali iniziano con una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La decisione viene confermata dalla Corte d’Appello di Lecce. Non rassegnato, l’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando presunti errori nel giudizio di responsabilità e la mancata acquisizione di prove a suo dire decisive, come le sue stesse dichiarazioni a discarico e altra documentazione.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione: le ragioni di un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate. Il ricorso viene bloccato alla porta, dichiarato inammissibile per due ragioni fondamentali che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente.
La Mera Ripetizione delle Censure
Il primo vizio riscontrato dai giudici è che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente valutate nei gradi di merito. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza aggiungere elementi nuovi o critiche mirate alla specifica motivazione della sentenza di secondo grado. Questo approccio rende il ricorso una sorta di ‘copia e incolla’ delle difese precedenti, una pratica che la Cassazione sanziona con l’inammissibilità.
La Genericità e Aspecificità dei Motivi
Il secondo, e forse più grave, difetto è la natura ‘obiettivamente generica e aspecifica’ delle doglianze. Un ricorso per Cassazione efficace non può limitarsi a esprimere un dissenso generico con la decisione. Deve, invece, confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata, smontandone il ragionamento giuridico e indicando con precisione dove e come il giudice d’appello avrebbe sbagliato nell’applicare la legge. Nel caso di specie, il ricorrente non ha superato questa soglia, presentando critiche vaghe che non permettevano alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione e le sue Conseguenze
L’esito era, a questo punto, inevitabile. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma definitiva della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni superficiali o dilatorie.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria: il ricorso deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo che ripete argomenti già noti. La funzione della Corte di Cassazione non è quella di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Se i motivi del ricorso sono generici o ripetitivi, la Corte non ha gli strumenti per esercitare questa funzione e l’atto viene rigettato in rito, senza esaminare la fondatezza delle accuse.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e precisione. Un ricorso basato su critiche vaghe o sulla semplice riproposizione di vecchie difese è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di costi per il ricorrente. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti specifici, che identifichino chiaramente gli errori di diritto della sentenza contestata, unico modo per superare il severo vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano, da un lato, una semplice ripetizione di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, erano generici e non si confrontavano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual è il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Risposta: Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale, ovvero il reato di evasione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Risposta: A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33023 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33023 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GROTTAGLIE il 31/12/1976
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9455/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. pe Esaminati i motivi del ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla mancata acquis delle dichiarazioni a discarico rese dall’imputato e della documentazione prodotta;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, perché obiettivamente generici aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontan (cfr. pag. 3 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.