Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di veder riesaminato il proprio caso, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non limitarsi a generiche lamentele. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la precisione è cruciale.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La ricorrente era stata condannata per un reato considerato di lieve entità, previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). Insoddisfatta della decisione di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria ha avuto due conseguenze dirette e onerose per la ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte non è entrata nel merito della questione, fermandosi a un vaglio preliminare sulla qualità dei motivi presentati.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a definire il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che le doglianze, ovvero le critiche mosse alla sentenza d’appello, erano totalmente generiche.
Secondo la Corte, l’atto si limitava a “mere enunciazioni”, senza mai confrontarsi realmente con le argomentazioni logiche e puntuali sviluppate dalla Corte d’Appello. In pratica, il ricorso non spiegava perché la decisione precedente fosse sbagliata, ma si limitava ad affermarlo. Mancava un dialogo critico con la sentenza impugnata, un elemento essenziale per un’impugnazione efficace.
La Cassazione ha sottolineato l’assenza di due elementi chiave:
* Specifiche richieste: non era chiaro cosa, nel concreto, la ricorrente chiedesse di riformare.
* Ragioni di diritto e dati di fatto: le lamentele non erano supportate da argomenti giuridici precisi o da elementi fattuali concreti che potessero giustificarle.
Un ricorso così strutturato non permette alla Corte di svolgere la sua funzione di controllo di legittimità, trasformandosi in un atto processuale sterile e, per questo, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse argomentazioni già respinte. È una sede di legittimità dove si deve dimostrare, con precisione chirurgica, un errore di diritto commesso dal giudice precedente. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un costo economico. La specificità, il rigore argomentativo e il confronto puntuale con la decisione impugnata non sono semplici formalità, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Cosa significa che un ricorso è ‘totalmente generico’?
Significa che si limita a mere enunciazioni e lamentele, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni logiche e puntuali della sentenza che si sta impugnando e senza indicare precise ragioni di diritto o dati di fatto a supporto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Perché è fondamentale che un ricorso in Cassazione non sia generico?
Perché la Corte di Cassazione deve poter valutare un errore di diritto specifico. Un ricorso generico non consente questo esame, poiché non articola critiche precise e motivate contro la sentenza precedente, rendendo l’atto processuale non idoneo a raggiungere il suo scopo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44674 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERONA il 05/04/1964
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 18978/24 ANNECHINI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024