Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Nel complesso iter della giustizia penale, il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando i motivi per cui un’impugnazione può essere respinta prima ancora di entrare nel vivo delle questioni legali. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di specificità e novità che ogni ricorso deve possedere.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si articolavano su tre punti principali: il primo contestava il riconoscimento di un’aggravante (la minorata difesa della vittima); il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessiva severità della pena; il terzo, infine, criticava la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non si è basata su una valutazione del torto o della ragione degli imputati, ma su un vizio procedurale dei ricorsi stessi. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi presentati non avessero i requisiti minimi per poter essere esaminati, condannando di conseguenza i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, evidenziandone le carenze strutturali. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato giudicato inammissibile.
L’aggravante della minorata difesa
Il primo motivo è stato definito ‘manifestamente infondato’. La difesa contestava l’aggravante legata alla particolare vulnerabilità della vittima. La Cassazione ha però osservato che la Corte d’Appello aveva motivato in modo adeguato la sua scelta, valorizzando non solo l’età avanzata della persona offesa, ma anche le specifiche modalità della condotta criminale, che avrebbero potuto trarre in inganno chiunque presentasse profili di fragilità emotiva.
La reiterazione dei motivi d’appello
Il secondo motivo, relativo alle attenuanti e alla severità della pena, è stato respinto perché considerato una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e puntualmente respinti in appello. La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse censure, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. In mancanza di ciò, il motivo è solo ‘apparente’ e quindi non specifico.
La genericità del motivo sulla sostituzione della pena
Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto ‘generico e vago’. Già in appello la richiesta era stata formulata in termini non specifici. La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ha ribadito un principio fondamentale: un motivo di ricorso non può essere generico in appello e poi illustrato specificamente per la prima volta in Cassazione. In ogni caso, la Corte ha aggiunto che la decisione di non sostituire la pena era stata ben motivata dalla Corte territoriale, la quale aveva rilevato la mancanza di resipiscenza e una prognosi comportamentale negativa per entrambi gli imputati, gravati da numerosi precedenti penali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: l’accesso al giudizio di legittimità richiede rigore e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente in Cassazione. È necessario formulare censure precise, nuove e pertinenti, che attacchino specificamente le argomentazioni logico-giuridiche della decisione precedente. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per la difesa, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato, confermando l’importanza di un’attenta e strategica redazione degli atti processuali.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato una mera reiterazione?
Un motivo è considerato una mera reiterazione, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Perché la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sulla mancata sostituzione della pena detentiva?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile principalmente perché era ‘generico e vago’ già nel motivo di appello. La giurisprudenza di legittimità non consente di presentare una censura generica in appello per poi specificarla solo nel ricorso per cassazione.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per confermare l’aggravante della minorata difesa?
La Corte d’Appello ha considerato due elementi principali: da un lato, l’età avanzata della persona offesa e, dall’altro, le modalità complessive della condotta criminosa, ritenute tali da poter ingannare una persona con profili di fragilità emotiva legati all’età.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 20/10/1988 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 02/06/1968
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio motivazionale in relazione all ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata dife manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato cont delle ragioni poste a fondamento della propria decisione, valorizzando da un l l’età avanzata della persona offesa e dall’altro le complessive modalità condotta criminosa, che non avrebbero tratto in inganno una persona che no presentava profili di fragilità emotiva legata all’età;
considerato che il secondo motivo – con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al Pettirosso e si invo giudizio di prevalenza sulla aggravante e sulla recidiva contestate in relazion posizione dell’Uccello, oltre alla eccessiva severità del trattamento sanzionat non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla C merito alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, che ha fatto corr applicazione dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di leg dovendosi dunque gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avve la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il terzo motivo – con sui si deduce il vizio di motivazione relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva – è inammissibile quanto generico e vago già il motivo di appello, come afferma la sentenza a pagina 2. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, c orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazio deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame d una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposiz del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01);
che, in ogni caso, le ragioni della mancata sostituzione della pena detent sono state compiutamente individuate dalla Corte territoriale nella mancanza resipiscenza e nella prognosi comportamentale negativa operata nei confronti entrambi i ricorrenti, gravati da numerosi precedenti penali;
rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.