Ricorso Inammissibile per Genericità: La Cassazione Chiarisce i Requisiti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Un’impugnazione non adeguatamente formulata rischia di essere archiviata senza nemmeno un esame nel merito, come dimostra una recente ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile per la genericità dei motivi. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere l’importanza della specificità nella redazione degli atti giudiziari.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto pluriaggravato, emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputata, ritenuta responsabile del delitto, decideva di proseguire la propria battaglia legale presentando ricorso per cassazione.
Tuttavia, l’atto di impugnazione si basava su un unico motivo: la denuncia di un presunto vizio motivazionale della sentenza d’appello in relazione alla mancata applicazione della pena nel suo minimo edittale. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente giustificato la scelta di una sanzione superiore al minimo previsto dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata (cioè se la pena fosse o meno congrua), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato, condannando di conseguenza la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’importanza della specificità nel ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era formulato in termini generici e indeterminati. La difesa si era limitata a denunciare un vizio motivazionale senza però indicare concretamente quali fossero gli elementi trascurati o mal valutati dalla Corte d’Appello nella sua decisione, che peraltro la Cassazione ha ritenuto logicamente corretta. Un’enunciazione così vaga non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. In sostanza, non basta affermare che una motivazione è carente; è necessario spiegare perché, indicando con precisione i punti della sentenza impugnata e gli elementi fattuali o giuridici che ne dimostrerebbero l’erroneità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Redazione degli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità è un requisito non negoziabile dell’atto di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche uno spreco di risorse e un’occasione mancata per far valere le proprie ragioni. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: ogni motivo di ricorso deve essere autosufficiente, contenere una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata, e fornire al giudice tutti gli strumenti necessari per valutare la fondatezza della censura. Le affermazioni generiche, prive di un ancoraggio specifico agli atti processuali e alla logica della sentenza, sono destinate a infrangersi contro la barriera dell’inammissibilità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla mancata applicazione del minimo della pena, è stato ritenuto generico e indeterminato, in violazione dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa contestava la ricorrente nel suo unico motivo di ricorso?
La ricorrente contestava un vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente giustificato la decisione di non applicare la pena nel suo minimo.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2668 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2668 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato
‘ a PALERMO il 18/01/1978
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia il vizio motivazionale in ordine all’omessa applicazione del minimo della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag. 3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024