Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 15 novembre 2024 offre un’importante lezione sulla necessità di precisione e specificità nella redazione degli atti giudiziari. Un ricorso inammissibile non solo preclude un esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. In questo caso, la Corte ha sanzionato la totale genericità dei motivi di appello, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 16 aprile 2024, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’accusa a suo carico riguardava la violazione dell’articolo 334 del codice penale, relativo alla sottrazione di beni sottoposti a sequestro. Il ricorso mirava a contestare la sussistenza stessa del reato, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’analizzare l’atto, ha immediatamente riscontrato un vizio insanabile: i motivi del ricorso erano formulati in modo “assolutamente generico”. Questa valutazione ha impedito ai giudici di entrare nel vivo delle questioni sollevate, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
La Corte ha sottolineato come l’appellante avesse l’onere di enucleare con precisione le parti della sentenza impugnata che riteneva manifestamente illogiche o contraddittorie. In assenza di tale specificità, il ricorso si è rivelato privo della capacità di confutare efficacemente la motivazione della sentenza di appello.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: chi impugna un provvedimento deve fornire alla Corte gli strumenti per comprendere esattamente quali sono gli errori contestati e perché. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a criticare genericamente la decisione dei giudici di merito senza:
1. Indicare specifici passaggi della motivazione della Corte d’Appello da ritenere illogici.
2. Spiegare in modo puntuale perché la ricostruzione dei fatti o l’applicazione della norma (art. 334 c.p.) sarebbe stata errata.
3. Argomentare con precisione le ragioni per cui si sarebbe dovuta applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o modificare la pena.
Questa carenza ha reso l’impugnazione un mero atto di dissenso, non un’analisi critica e argomentata, come richiesto dalla legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state severe. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati o una critica astratta. Deve essere uno strumento tecnico, preciso e mirato, capace di evidenziare vizi specifici della decisione impugnata. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere la propria istanza respinta, ma anche di subire ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché i motivi erano assolutamente generici e privi di un’adeguata capacità di confutare la motivazione della sentenza d’appello.
Quali erano i punti del ricorso giudicati generici?
Il ricorrente è stato generico nel contestare la sussistenza del reato (art. 334 c.p.), l’esclusione della particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio, non indicando con precisione le parti della sentenza che riteneva illogiche o contraddittorie.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
È stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46471 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 07/08/1982
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che i motivi di ricorso sono assolutamente generici e privi di idonea capacità di confutazione rispetto alla motivazione della sentenza di appello, sia in ordine alla sussistenza del reato (di cui all’art. 334 cp), che all’esclusione della particolare tenuità del fatto, nonché al trattamento sanzionatorio, posto che il ricorrente non enuclea con precisione in quale parte la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica o contraddittoria;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere es COGNOME sore
La Presidente