Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rispetto rigoroso delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile è uno degli ostacoli più comuni e insidiosi nel percorso verso la Corte di Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di specificità dei motivi di appello possano portare non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente. Il caso analizza le conseguenze di un ricorso presentato contro una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, evidenziando principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un controllo di polizia durante il quale un individuo, alla guida di un veicolo, si dava alla fuga per sottrarsi agli accertamenti. La sua condotta di guida, definita imprudente e pericolosa durante la fuga, integrava gli estremi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. A ciò si aggiungeva l’accusa di guida senza patente, aggravata dalla recidiva nel biennio. La Corte d’Appello confermava la condanna, basandosi su una ricostruzione dettagliata dei fatti e sull’attendibilità delle dichiarazioni degli agenti operanti. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, contestando sia l’identificazione della sua persona sia la qualificazione giuridica della sua condotta, sostenendo si trattasse di mera ‘resistenza passiva’, e infine la prova della recidiva.
L’Analisi della Corte: i Motivi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per genericità.
Per quanto riguarda i primi due motivi, relativi all’identificazione dell’imputato e alla qualificazione del reato di resistenza, i giudici hanno sottolineato come il ricorrente si fosse limitato a una critica astratta della motivazione della Corte d’Appello. Non erano stati indicati specifici vizi logici o errori di diritto, ma solo riproposta una diversa lettura dei fatti, già ampiamente e congruamente valutata e respinta nel giudizio precedente. La Corte ha ribadito che la tesi della ‘resistenza passiva’ era stata correttamente esclusa in considerazione delle modalità imprudenti della fuga, che avevano creato un concreto pericolo.
Il terzo motivo, relativo alla guida senza patente, è stato anch’esso giudicato generico. La difesa contestava la prova della recidiva nel biennio, elemento che esclude l’applicazione della depenalizzazione prevista dal D.Lgs. 8/2016. La Cassazione ha richiamato un suo consolidato orientamento, secondo cui non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del precedente illecito. È sufficiente un elemento di prova, a fronte del quale spetta al ricorrente dimostrare di aver impugnato la precedente sanzione. In assenza di tale allegazione, la prova fornita dall’accusa è stata ritenuta idonea.
le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla legittimità della decisione impugnata. Pertanto, i motivi devono essere specifici e puntuali, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione, e non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni difensive già respinte.
In secondo luogo, l’ordinanza chiarisce l’onere della prova in relazione alla recidiva per illeciti depenalizzati. La Corte adotta un approccio pragmatico: di fronte a un elemento probatorio della precedente violazione, l’inerzia del ricorrente, che non allega di aver contestato tale sanzione, rafforza la validità della prova stessa. Questo orientamento snellisce il processo probatorio senza ledere il diritto di difesa.
Infine, la conseguenza processuale di un ricorso inammissibile è netta e severa, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. L’inammissibilità non solo preclude l’esame nel merito, ma comporta l’automatica condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte in base alla complessità delle questioni sollevate.
le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di redigere ricorsi per Cassazione con estremo rigore tecnico e specificità. La genericità delle censure si traduce in un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche dirette per l’imputato. La decisione ribadisce l’importanza di una difesa che, nel contestare una sentenza, sappia individuare con precisione i vizi denunciabili in sede di legittimità, evitando di trasformare l’ultimo grado di giudizio in un’inutile ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte. La condanna al pagamento di 3000 euro a titolo di sanzione sottolinea come il ricorso alla giustizia debba essere esercitato in modo responsabile e non meramente dilatorio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non contesta in modo specifico i punti della decisione impugnata, ma si limita a riproporre le medesime argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio o a criticare la sentenza in modo vago, senza individuare precisi errori di diritto o vizi logici.
Quale prova è sufficiente per dimostrare la recidiva nel biennio per la guida senza patente?
Secondo la Corte, per provare la recidiva nel biennio, che esclude la depenalizzazione del reato, non è necessario produrre un’attestazione formale della definitività della precedente sanzione. È sufficiente un elemento di prova, a condizione che l’imputato non alleghi di aver presentato ricorso o richiesto l’oblazione per il precedente illecito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui ammontare è determinato dalla Corte in via equitativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46205 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46205 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 24/04/1976
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che il primo e secondo motivo dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla identificazione dell’imputato al momento del fatto, considerata la riconosciuta attendibilità delle indicazioni fornite al riguardo dagli agenti operanti, mentre sulla integrazione del reato, sono state evidenziate le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dallo stesso durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell’ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva (vedi pp. 6 e 7 della sentenza impugnata);
ritenuto che il terzo motivo è generico rispetto al consolidato orientamento, seguito dalla Corte di merito, secondo cui in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, Ordinanza n. 30502 del 10/07/2024, Rv. 286879);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Consi
Il Presidente