Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la mera riproposizione di argomenti già discussi non è sufficiente. Quando un appello è formulato in modo vago, il rischio concreto è una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione. Analizziamo una recente ordinanza per comprendere meglio questo principio.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (artt. 582-585 c.p.). La sua difesa aveva sostenuto, sia in primo grado che in appello, la sussistenza di una causa di giustificazione, ovvero la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale (art. 393-bis c.p.).
La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la condanna, rigettando le argomentazioni difensive. Non rassegnato, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e vizi di motivazione proprio in relazione all’esclusione della citata causa di giustificazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non valuta se l’imputato avesse ragione o torto nel merito della sua difesa, ma si ferma a un livello precedente: la valutazione della corretta formulazione dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità come causa di un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno rilevato la “genericità del motivo” di ricorso. In pratica, il ricorrente si era limitato a “reiterare” gli argomenti già presentati e respinti dai giudici d’appello. Mancava, secondo la Corte, un elemento essenziale: un “confronto critico” con le osservazioni contenute nella sentenza impugnata.
Non è sufficiente, quindi, ripetere le proprie tesi. Per un ricorso efficace, è necessario analizzare punto per punto le motivazioni della corte precedente, evidenziarne le presunte lacune, gli errori logici o le violazioni di legge. Un ricorso che ignora le argomentazioni della sentenza che contesta è considerato generico e, come tale, destinato a un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza serve da importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La fase di legittimità non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Un ricorso deve essere specifico, puntuale e dialogare criticamente con la decisione che si intende demolire. In assenza di questi requisiti, non solo si perde l’opportunità di vedere esaminata la propria posizione, ma si va incontro a sanzioni economiche che rendono la condanna definitiva e più onerosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. Il ricorrente si è limitato a ripetere le argomentazioni già esposte in appello, senza confrontarsi criticamente e in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i reati per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale, e di lesioni personali, ai sensi degli artt. 582-585 del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32204 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECUI 069RKVY) nato il 14/05/2002
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di esclusione della causa di giustificazione della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (ar 393-bis, cod. pen.).
Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo, che si limita alla reiterazione degli argomenti già rassegnati ai giudici d’appello, senza alcun confronto critico con le relative osservazioni.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 luglio 2025.