Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32087 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (648, quarto comma, e 62 n.4, cod. pen.) è generico, in quanto pr della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione di argomenti già ‘spes appello ma confutati adeguatamente dalla decisione che si contesta;
osservato infatti che il riferimento al valore del motociclo ricettato, pu assenza di ulteriori elementi, è sufficiente, per la intrinseca f immediatezza esplicativa, a soddisfare l’onere motivazionale, e che, non essen il parametro prescelto manifestamente illogico, il corretto esercizio del p discrezionale da parte del giudice di merito si è esaurito, senza lasciare per alcuna critica di legittimità da parte di questa Corte;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
GLYPH Così deciso il 3 giugno 2025