Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è fondamentale articolare motivi specifici e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda proprio questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità delle argomentazioni. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, in particolare quelle legate al valore del bene oggetto del reato (un motociclo). Secondo la difesa, il valore del veicolo avrebbe dovuto giustificare una pena più mite. Questa stessa argomentazione era già stata presentata e respinta dai giudici d’appello.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo della ‘specificità’ richiesta dalla legge, risolvendosi in una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e confutati nel precedente grado di giudizio. In sostanza, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di legittimità, ma ha tentato di ottenere un terzo giudizio di merito, cosa non consentita in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali:
1. Genericità e Ripetitività del Motivo: Il ricorso è stato considerato generico perché non si confrontava criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello. Invece di evidenziare specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di secondo grado, si limitava a ripetere le stesse tesi difensive. La legge (art. 581, lett. c, c.p.p.) impone che i motivi di ricorso siano specifici, altrimenti l’impugnazione è inammissibile.
2. Insindacabilità del Potere Discrezionale del Giudice di Merito: La valutazione circa la concessione o meno delle circostanze attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale potere è stato esercitato in modo ‘manifestamente illogico’. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti, basandosi sulla valutazione del valore del motociclo, fosse sufficientemente motivata e non presentasse alcuna illogicità palese. Pertanto, il corretto esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito non lasciava spazio a critiche in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non basta lamentare un’ingiustizia percepita; è cruciale costruire un ricorso solido, specifico e che attacchi i vizi di legittimità della decisione, non il merito. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. Infatti, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La specificità non è un mero formalismo, ma la chiave per accedere al giudizio della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico, privo della specificità richiesta dal codice di procedura penale e si limitava a riproporre argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione sulle circostanze attenuanti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la valutazione del giudice precedente, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia manifestamente illogica. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge, non rivalutare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32087 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 18/09/1970
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (648, quarto comma, e 62 n.4, cod. pen.) è generico, in quanto pr della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione di argomenti già ‘spes appello ma confutati adeguatamente dalla decisione che si contesta;
osservato infatti che il riferimento al valore del motociclo ricettato, pu assenza di ulteriori elementi, è sufficiente, per la intrinseca f immediatezza esplicativa, a soddisfare l’onere motivazionale, e che, non essen il parametro prescelto manifestamente illogico, il corretto esercizio del p discrezionale da parte del giudice di merito si è esaurito, senza lasciare per alcuna critica di legittimità da parte di questa Corte;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
GLYPH Così deciso il 3 giugno 2025