Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Genericità dei Motivi di Evasione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi conducano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale nel sistema processuale penale, poiché mira a prevenire l’abuso dello strumento dell’impugnazione e a garantire l’efficienza della giustizia. Il caso specifico riguarda un’impugnazione avverso una condanna per il reato di evasione, dove le giustificazioni addotte dal ricorrente non hanno superato il vaglio di legittimità.
Il Caso in Esame: Evasione e Giustificazioni Generiche
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale, ossia l’evasione. Tale reato si configura quando un soggetto, legalmente arrestato o detenuto, si allontana senza autorizzazione dal luogo di detenzione, inclusa la propria abitazione in caso di arresti domiciliari.
L’Impugnazione in Cassazione
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di far valere delle giustificazioni per il suo allontanamento. In particolare, ha addotto non meglio specificati motivi di salute e altre condizioni generiche che, a suo dire, avrebbero legittimato la violazione della misura restrittiva. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, sostenendo la sussistenza di una causa di giustificazione.
Analisi del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha rapidamente concluso per la sua inammissibilità. La decisione si fonda su una valutazione critica dei motivi presentati, ritenuti del tutto inadeguati a mettere in discussione la correttezza della sentenza impugnata.
La Manifesta Infondatezza dei Motivi
I giudici di legittimità hanno qualificato i motivi del ricorso come “generici e manifestamente infondati”. Questa formula indica che le argomentazioni della difesa non solo erano prive di specificità, ma apparivano anche palesemente prive di fondamento giuridico. Le presunte “giustificazioni allegate a sostegno dell’allontanamento dal domicilio, per motivi di salute”, sono state definite “insussistenti” o, in alternativa, riferite a “ulteriori e generiche condizioni” che non avrebbero potuto in alcun modo giustificare la condotta illecita.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata quantificata in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara: il ricorso deve essere ancorato a motivi specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Non è sufficiente addurre giustificazioni vaghe e non provate, come generici problemi di salute, per contestare una condanna per evasione. La legge richiede che le cause di giustificazione siano concrete, dimostrabili e tali da rendere la condotta non punibile. In assenza di tali elementi, l’impugnazione si rivela un mero tentativo infruttuoso di ritardare l’esecuzione della pena, che il sistema processuale sanziona con l’inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza di condanna deve presentare argomentazioni solide e circostanziate, capaci di incrinare il ragionamento logico-giuridico del giudice di merito. L’appello a condizioni generiche o a problemi di salute non supportati da adeguata documentazione si scontra inevitabilmente con una pronuncia di ricorso inammissibile. Per i professionisti legali, ciò rappresenta un monito a preparare con estrema cura gli atti di impugnazione, evitando argomentazioni vaghe che, oltre a non portare alcun beneficio al cliente, ne aggravano la posizione con ulteriori sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono generici e manifestamente infondati, ovvero quando le argomentazioni non sono specifiche e appaiono prive di qualsiasi fondamento giuridico evidente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Addurre generici motivi di salute è una giustificazione valida per il reato di evasione?
No, la Corte ha stabilito che i motivi di salute, se presentati in modo generico e non provato, sono considerati insussistenti e non possono giustificare l’allontanamento dal domicilio, confermando così la condanna per evasione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20570 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20570 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BONIFATI il 02/01/1978
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, e reierati cn memoria proposta in
vista della trattazione dell’odierna udienza, con riferimento alla condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di
legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia con riferimento alla dedotta “parziale incapacità di intendere e volere al momento del fatto” che
alla sussistenza della esimente id cui all’art. 393 cod. pen., situazioni esaminate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5) che ne ha escluso, in radice, la sussistenza,
quanto alla prima, richiamando l’esito della visita dell’imputato al Pronto Soccorso eseguita subito dopo i fatti e, quanto all’esimente, escludendo, dal punto di vista
oggettivo, qualsiasi illegittimità nel corso dei controlli finalizzati alla verifica d prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari cui l’imputato er
sottoposto.
Anche i motivi di ricorso relativi alla condanna per il reato di cui all’art. 38 cod. pen. sono generici e manifestamente infondati con riguardo alle condizioni di applicazione della misura e alle giustificazioni allegate a sostegno dell’allontanamento dal domicilio, per motivi di salute, rivelatesi insussistenti ovvero ad ulteriori e generiche condizioni che avrebbero giustificato l’allontanamento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025