Ricorso inammissibile: l’importanza di motivi specifici in Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare una generica ingiustizia. È fondamentale articolare motivi specifici, chiari e supportati da precisi riferimenti giuridici e fattuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle censure mosse dalla difesa. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputata, pur avendo beneficiato del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva deciso di impugnare la sentenza di secondo grado, portando il caso dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’unico motivo di ricorso e il vizio di motivazione
La difesa ha basato il proprio ricorso su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, si lamentava l’assenza di prove tangibili a fondamento della dichiarazione di colpevolezza. Secondo la ricorrente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato la propria decisione sulla base di elementi concreti, rendendo la motivazione carente e illogica.
La decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta: le argomentazioni presentate dalla difesa non costituivano una critica puntuale alla logica giuridica della sentenza impugnata, ma si limitavano a essere ‘mere doglianze in punto di fatto’.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che il ricorso era ‘particolarmente generico’ e ‘privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste’. In altre parole, la difesa non ha indicato quali specifici passaggi della motivazione fossero errati né ha fornito argomenti giuridici per sostenere la propria tesi. Si è limitata a contestare la valutazione delle prove fatta dai giudici di primo e secondo grado, un’attività che, di norma, è preclusa al giudizio di legittimità della Cassazione. La Corte non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti, senza evidenziare un vero vizio logico-giuridico, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea una lezione fondamentale per la pratica legale: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente ineccepibile. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla legalità e logicità della decisione. Lamentele generiche o la semplice riproposizione di argomenti già valutati nei gradi di merito, senza una critica specifica e fondata, comportano non solo il rigetto del ricorso, ma anche ulteriori oneri economici per l’imputato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto costituito da mere doglianze di fatto, particolarmente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a supporto delle richieste, criticando la valutazione delle prove anziché un vizio di motivazione.
Qual era il reato per cui l’imputata era stata condannata?
L’imputata era stata condannata per il reato di furto aggravato, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2684 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2684 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MOLFETTA il 06/08/1987
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che Mura Adua ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputata per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all’assenza di prove tangibili alla base dell’affermazione di responsabilità – è inammissibile in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto, particolarmente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024