Ricorso Inammissibile per Genericità: la Cassazione sulla Recidiva
Quando si presenta un’impugnazione in ambito penale, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di una contestazione vaga e non circostanziata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, offrendo spunti importanti sulla valutazione della recidiva e sulla necessità di formulare critiche precise e pertinenti alla sentenza impugnata. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il fulcro del gravame era la contestazione della ritenuta sussistenza della recidiva. L’appellante criticava la valutazione compiuta dai giudici di merito, sostenendo che non fosse stata adeguatamente considerata la sua posizione. Il ricorso, tuttavia, si limitava a censure di carattere generale, senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni logico-giuridiche che avevano sostenuto la decisione della Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei motivi presentati, giudicati privi della necessaria specificità. Di conseguenza, la Corte non è entrata nell’esame del merito della questione, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla validità formale e sostanziale dell’impugnazione. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipicamente prevista per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dai Giudici di legittimità. La Corte ha osservato che il ricorso era “genericamente proposto” nel criticare la valutazione sulla recidiva. La sentenza impugnata, infatti, aveva correttamente valorizzato non solo i precedenti penali, ma anche l'”inincidenza delle plurime precedenti vicende processuali”.
Secondo la Cassazione, questi elementi, considerati nel loro insieme, erano “sintomaticamente analoghe a quella per cui si procede” e dimostravano una “ininterrotta pericolosità del ricorrente”. A fronte di una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto presentare critiche puntuali e specifiche, capaci di minare il ragionamento dei giudici d’appello. Le censure generiche, invece, si sono rivelate del tutto insufficienti, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del diritto processuale penale: la necessità di specificità dei motivi di ricorso. Chi intende impugnare una sentenza non può limitarsi a manifestare un generico dissenso, ma deve articolare una critica argomentata, confrontandosi direttamente con la motivazione del provvedimento contestato. In particolare, quando si affronta un tema complesso come la recidiva, che implica una valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto, è indispensabile che le censure siano dettagliate e pertinenti. In assenza di tali requisiti, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni relative alla recidiva erano formulate in modo generico e non specifico, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa aveva valutato correttamente la Corte d’Appello secondo la Cassazione?
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva correttamente valutato la recidiva tenendo conto dei molteplici procedimenti precedenti, simili a quello in corso, che dimostravano una continuità nella pericolosità sociale del ricorrente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36504 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36504 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto nel censurare la ritenuta sussistenza della recidiva, che ha correttamente valorizzato l’inincidenza delle. plurime precedenti vicende processuali – sintomaticamente analoghe a quella per cui si procede – sulla ininterrotta pericolosità del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24.10.2025