Ricorso Inammissibile: Quando la Versione dei Fatti non Convince i Giudici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato due temi cruciali del diritto penale: la distinzione tra furto e ricettazione e i requisiti per il riconoscimento del reato continuato. La vicenda si è conclusa con una dichiarazione di ricorso inammissibile, offrendo spunti importanti sulla logica giuridica e sulla valutazione delle prove. Analizziamo insieme la decisione per comprendere perché le argomentazioni della difesa non hanno trovato accoglimento.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un imputato condannato in Corte d’Appello per ricettazione di un’autovettura. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo due principali motivi di doglianza. In primo luogo, chiedeva che il reato venisse riqualificato da ricettazione a furto, affermando di essere stato lui stesso l’autore materiale della sottrazione del veicolo. In secondo luogo, chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra questo e un altro delitto contestatogli, al fine di ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole.
I Motivi del Ricorso e la Qualificazione del Reato
Il primo motivo del ricorso si basava sulla tesi difensiva secondo cui l’imputato non avrebbe ricevuto un bene di provenienza illecita, ma lo avrebbe rubato direttamente. Questa distinzione è fondamentale: il furto e la ricettazione sono due reati diversi, con implicazioni probatorie e sanzionatorie distinte. La difesa lamentava un ‘vizio di motivazione’ da parte della Corte d’Appello per non aver accettato questa ricostruzione.
Il secondo motivo riguardava il cosiddetto ‘reato continuato’. L’imputato sosteneva che i diversi episodi criminali fossero parte di un unico disegno criminoso, e che quindi dovessero essere considerati come un’unica violazione aggravata, piuttosto che come reati separati e autonomi. Questo avrebbe comportato una pena complessiva inferiore.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda la riqualificazione del reato, la Corte ha sottolineato due aspetti. Primo, un vizio di motivazione non può essere utilizzato per contestare questioni di puro diritto, come la qualificazione giuridica di un fatto. La difesa avrebbe dovuto denunciare una ‘violazione di legge’. Secondo, e più importante, la censura era manifestamente infondata. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato una palese contraddizione: l’imputato sosteneva di aver rubato l’auto la sera del 12 marzo, mentre la vittima del furto aveva denunciato che il fatto era avvenuto con certezza la mattina del giorno successivo. Questa discrepanza rendeva la versione dell’imputato inattendibile e giustificava pienamente la configurazione del reato di ricettazione.
Anche il secondo motivo, relativo al reato continuato, è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per aversi un ‘medesimo disegno criminoso’ non basta la vicinanza nel tempo e nello spazio dei reati. È necessario che emerga una programmazione iniziale di tutte le condotte illecite. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la successione degli episodi fosse caratterizzata da occasionalità ed estemporaneità, elementi che escludono una pianificazione preventiva. Di conseguenza, non era possibile riconoscere il vincolo della continuazione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma alcuni principi fondamentali del processo penale. Innanzitutto, la coerenza e la verosimiglianza della ricostruzione dei fatti sono elementi determinanti per la credibilità di una tesi difensiva. Una versione che si scontra con dati oggettivi, come la testimonianza della persona offesa, difficilmente può essere accolta. In secondo luogo, il riconoscimento del reato continuato richiede una prova rigorosa di una programmazione unitaria dei delitti, non essendo sufficiente la mera successione di più illeciti. La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato la conferma della condanna e l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, chiudendo definitivamente la vicenda processuale.
Perché il ricorso sulla qualificazione del reato è stato respinto?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile e manifestamente infondato perché la versione dell’imputato, che si professava autore del furto avvenuto di sera, era in palese contrasto con la ricostruzione della vittima, che collocava il furto con certezza nella mattinata successiva.
Per quale motivo non è stato riconosciuto il reato continuato?
Non è stato riconosciuto perché, secondo la Corte, mancava la prova di un ‘medesimo disegno criminoso’. La successione degli episodi criminali è stata giudicata occasionale ed estemporanea, piuttosto che frutto di una programmazione preventiva, requisito essenziale per applicare l’istituto del reato continuato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41278 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41278 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione per mancata riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di furto, non è deducibile, così come prospettato, avuto riguardo, al principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge” (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027);
che, in ogni caso, la censura è manifestamente infondata poiché la Corte di appello ha argomentato in ordine alla configurazione del delitto di ricettazione osservando che la versione dell’imputato, laddove si era professato autore del furto della vettura oggetto della contestata ricettazione,asseritamente sottratta la sera del 12 marzo 2029, era in palese contrasto con la ricostruzione offerta dal derubato il quale aveva, invece, collocato con certezza l’azione furtiva nella mattinata del giorno successivo (pag. 1 e 2 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due delitti in contestazione, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello puntualmente argomentato in tal senso (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), in conformità del principio di diritto affermata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, anche nel processo di cognizione, l’identità del medesimo disegno criminoso va esclusa qualora – malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici – la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità ed estemporaneità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 266179; Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, COGNOME, Rv. 254793; Sez. 3 n. 3111 del 20/11/2013- dep. 2014, P., Rv. 259094);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 2025.