Ricorso Inammissibile per Tentato Furto: Quando la Ripetitività Annulla l’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto cruciale sulla differenza tra tentato furto aggravato e danneggiamento, ma soprattutto sulle regole procedurali che governano i ricorsi. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile sottolinea un principio fondamentale: l’appello in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di argomenti già sconfessati, ma deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli articoli 56, 624 e 625 del codice penale. I fatti si sono svolti in una sala giochi, dove l’imputato, dopo aver subito delle perdite, ha tenuto una condotta violenta con l’obiettivo di impossessarsi del denaro del gestore del locale per “appianare la perdita sofferta”.
La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la condanna di primo grado, ritenendo che le modalità della commissione del fatto dimostrassero, oltre ogni ragionevole dubbio, l’intento esclusivo di sottrarre il denaro e non semplicemente di danneggiare le strutture.
L’Impugnazione e la Tesi Difensiva
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: l’errata qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, l’azione avrebbe dovuto essere inquadrata nel reato di danneggiamento e non in quello di tentato furto aggravato. Questa tesi mirava a ottenere una pena più mite, data la diversa gravità dei due reati.
Le Motivazioni della Corte e la qualificazione del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione si fonda su due pilastri procedurali di grande importanza.
Genericità e Ripetitività del Motivo
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato “generico” e “meramente reiterativo”. L’imputato, infatti, si è limitato a riproporre le stesse doglianze già presentate in appello, senza però confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni con cui la Corte territoriale le aveva respinte. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo dettagliato e congruo perché la condotta violenta fosse finalizzata esclusivamente all’impossessamento del denaro. Il ricorso non ha contestato nel merito questa motivazione, limitandosi a ripetere la propria versione.
La Corretta Qualificazione del Fatto
La Cassazione ha implicitamente confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito. La Corte territoriale aveva correttamente interpretato la condotta dell’imputato alla luce delle circostanze: l’azione violenta non era fine a se stessa, ma era il mezzo per raggiungere l’obiettivo finale, ovvero la sottrazione del denaro. L’intento di “appianare la perdita sofferta” è stato considerato un elemento chiave che indirizzava la condotta verso il furto e non verso il mero danneggiamento.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: un ricorso per cassazione non può essere una fotocopia dell’appello. Per avere una possibilità di accoglimento, deve attaccare specificamente la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, evidenziandone vizi di legge o difetti di motivazione. La semplice riproposizione di tesi già valutate e respinte porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come accaduto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e meramente ripetitivo delle stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la differenza fondamentale tra tentato furto e danneggiamento in questo caso?
La differenza risiede nell’intento dell’agente. Secondo i giudici, la condotta violenta non era fine a se stessa (danneggiamento), ma era il mezzo utilizzato con lo scopo esclusivo di impossessarsi del denaro del gestore del locale (tentato furto).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a NOME per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Cinisello Balsamo il 15 aprile 2023);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale l’imputato censura l’operata qualificazione giuridi del fatto (in tentativo di furto aggravato piuttosto che in danneggiamento), è generico, perch meramente reiterativo di identiche doglianze già «genericamente» proposte con i motivi di gravame (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), disattese dalla Corte territoriale con corrett motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali ricorrente non si è affatto confrontato (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Cor territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto al lume delle modal commissione del fatto stesso, atte a dimostrare oltre , ogni ragionevole dubbio che la condotta violenta tenuta dall’imputato al suo rientro nella sala-giochi fosse stata indirizzata in via escl ad impossessarsi del denaro di proprietà del gestore del locale, con l’intento di appianare l perdita sofferta nella serata precedente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente