Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per cassazione, in particolare quando si contesta un vizio di motivazione. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi addotti erano generici e non adeguatamente confrontati con la sentenza impugnata. Questo caso evidenzia come la precisione e la specificità siano fondamentali per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per tentato furto aggravato in concorso, commesso ai danni di un viaggiatore all’interno della metropolitana di una grande città. La Corte di Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo l’imputato responsabile del reato contestatogli. Contro tale sentenza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.
Il ricorso inammissibile e le ragioni della Corte
Il ricorrente ha basato la sua difesa sulla presunta carenza o illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato completamente tale impostazione. Il Collegio ha stabilito che i motivi presentati erano manifestamente infondati per diverse ragioni. In primo luogo, sono stati giudicati generici e astratti, senza un reale e puntuale confronto con le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito. In sostanza, la difesa non ha mosso una critica specifica e argomentata, ma si è limitata a una contestazione generale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha sottolineato che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una semplice riproposizione di doglianze generiche. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza delle Sezioni Unite “Galtelli”), i giudici hanno ribadito che il ricorrente ha l’onere di scandire le proprie critiche in modo analitico, confrontandosi punto per punto con la decisione impugnata. Nel caso specifico, il ragionamento della Corte d’Appello è stato ritenuto coerente con le risultanze processuali e privo di manifeste illogicità. Pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Di conseguenza, il ricorso inammissibile ha portato non solo al rigetto, ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, data la natura palesemente dilatoria dell’impugnazione.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi critica, dettagliata e specifica della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente denunciare un vizio in astratto, ma è necessario dimostrare, attraverso un confronto serrato con la motivazione del giudice, dove risieda l’errore logico o giuridico. In assenza di tali requisiti, il ricorso non solo non avrà successo, ma esporrà il ricorrente a sanzioni economiche, come avvenuto nel caso di specie, confermando la severità della Corte nel sanzionare impugnazioni prive di fondamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici, privi di un confronto critico con la decisione impugnata e senza un’analisi specifica degli argomenti posti a fondamento della condanna.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici?
Significa che il ricorso non può limitarsi a contestare genericamente la sentenza, ma deve identificare in modo preciso le parti della motivazione che si ritengono errate o illogiche, spiegando dettagliatamente le ragioni della critica e confrontandosi direttamente con il ragionamento del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23820 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma con la quale COGNOME era stato condanNOME alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 commi 4 e 6 cod.pen., per tentato furto in concorso ai danni di viaggiatore all’interno della metropolitana cittadina.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
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