Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha rideterminato in mítius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;
ritenuto, quanto al ricorso presentato nell’interesse dell’COGNOME, che:
il primo motivo non contiene rituali censure di legittimità ma ha prospettato il dif della prova della responsabilità dell’imputato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), negando in maniera apodittica attendibilità al riconoscimento dell’imputato effettuato da uno degli operanti (per il tramite delle immagini tratte da un sistema sorveglianza;
il secondo motivo è generico e versato in fatto poiché non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ravvisato i presupposti della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen. evidenziando come il sistema di videosorveglianza abbia registrato l’ingresso di tre persone nel ristorante all’interno del qual stato commesso il reato (profilo rispetto al quale non è stato neppure assunto il travisamento della prova), ed adduce (in maniera apodittica) il difetto della prova della presenza di persone nel luogo del commesso delitto (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
il terzo motivo è generico perché, lungi dal muovere effettive critiche al provvedimento impugnato, si è limitato ad asserire che la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1 n. 4, cod. pen., avrebbe dovuto essere stimata prevalente;
ritenuto, quanto al ricorso presentato nell’interesse del COGNOME, che:
il primo motivo è versato in fatto poiché ha denunciato la mancanza della prova della responsabilità dell’imputato e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato imputazione ed ha prospettato un’alternativa ricostruzione del fatto (anche in ordine al ruolo palo attribuito al ricorrente) senza denunciare con la necessaria puntualità il travisamento dell prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli element atti, quali segnatamente le videoriprese acquisite, le testimonianze degli operanti e del persona offesa NOME COGNOME, e segnatamente tramite il compendio del loro contenuto);
il secondo motivo è versato in fatto per il medesimo ordine di ragioni poiché ha sollevato censure di merito in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, al bilanciamento delle circostanze e all’esclusione dei presupposti di cui all’art. 114 cod. pen. per il Muso (fondata su una motivazione congrua e conforme al diritto, che ne ha indicato il ruolo non secondario: cfr. Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 – 01: «in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della mini partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causa dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è nece
che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del t marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascura nell’economia generale dell’iter criminoso»; cfr. pure Sez. 1, n. 19069 del 10/03/2004, Procopio, Rv. 228216 – 01); ed è manifestamente infondato nella parte in cui si è doluto dell’irrogazione della medesima pena agli imputati a dispetto del diverso ruolo svolto da ricorrente, dato che il trattamento sanzionatorio è definito «sulla base di paramet squisitamente individuali, nessuna valutazione comparativa tra posizione diverse è richiesta; né tra i parametri di legittimità per la definizione della pena si rinviene quello della valuta comparativa tra concorrenti» (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266446 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, COGNOME Penna, Rv. 264020 – 01);
il terzo motivo è generico perché non si confronta in toto con la motivazione che ha confermato la condanna civile anche in relazione al danno cagionato al locale di cui la RAGIONE_SOCIALE è titolare, profilo non menzionato dal ricorso, e ha c:ontestato la ritenuta «appartenen ristorante» del denaro sottratto (che «la avrebbe divisa» solo alla fine del mese tra dipendenti) senza addurre il travisamento della prova sul punto;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
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