Ricorso Inammissibile per Furto Aggravato: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
Quando si impugna una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi del ricorso siano solidi e giuridicamente pertinenti. Un ricorso inammissibile per furto non solo non porta all’annullamento della condanna, ma può comportare conseguenze economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la Suprema Corte valuti i ricorsi e delle ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose (nello specifico, l’effrazione della serratura di un garage). L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su tre principali doglianze:
1. Mancata esclusione dell’aggravante: Secondo la difesa, non vi era sufficiente motivazione per confermare l’aggravante della violenza sulle cose.
2. Mancata concessione di attenuanti: Si lamentava la mancata applicazione dell’attenuante del danno di lieve entità e il fatto che la pena non fosse stata fissata al minimo edittale.
3. Sospensione della provvisionale: Si contestava la condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisionale in favore della parte civile.
Questi motivi, tuttavia, non hanno convinto i giudici della Suprema Corte.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile per furto
La Corte di Cassazione ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla natura stessa dei motivi proposti, rilevandone la debolezza strutturale.
Valutazione delle Prove e Ripetitività dei Motivi
Per quanto riguarda la prima doglianza, la Corte ha sottolineato che si trattava di una censura già ampiamente vagliata e respinta dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano infatti basato la loro decisione su prove solide, come le testimonianze degli agenti di polizia e della stessa persona offesa, che confermavano l’avvenuta effrazione. Riproporre la stessa questione in Cassazione senza nuovi e validi argomenti di diritto è stato considerato un tentativo di ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
Questioni di Fatto e Discrezionalità del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo è stato respinto. La valutazione sulla concessione dell’attenuante del danno di lieve entità è una tipica questione di merito, rimessa alla discrezionalità del giudice delle istanze precedenti. La Corte d’Appello aveva motivato il diniego evidenziando che né i danni causati né il valore dei beni sottratti potevano essere considerati ‘irrisori’. Pertanto, la doglianza è stata classificata come un mero tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, operazione preclusa in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove. I motivi proposti dal ricorrente sono stati giudicati ‘riproduttivi di censure già valutate’ e costituiti da ‘mere doglianze in punto di fatto’.
Inoltre, per quanto riguarda la provvisionale, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato: il provvedimento che assegna una somma a titolo di anticipo sul risarcimento non è impugnabile in Cassazione. Questo perché tale provvedimento ha natura provvisoria e non passa in giudicato, essendo destinato a essere assorbito dalla liquidazione definitiva del danno in sede civile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
L’ordinanza si conclude con una condanna severa per il ricorrente. A causa della manifesta infondatezza e della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile (liquidate in 1.500 euro) e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso inammissibile per furto non è un tentativo senza conseguenze. Evidenzia l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di fatto, ormai cristallizzate nei gradi di merito, e autentiche questioni di diritto, le uniche che possono essere validamente sollevate davanti alla Suprema Corte.
Perché un ricorso basato su argomenti già valutati in appello viene dichiarato inammissibile?
Perché viene considerato una mera ripetizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge, quindi riproporre le stesse questioni di fatto senza nuovi profili di diritto porta all’inammissibilità.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione di un’attenuante come quella del danno di lieve entità?
No, se la contestazione si basa su una nuova valutazione dei fatti. La decisione sulla concessione di questa attenuante è una valutazione di merito. Se il giudice d’appello ha motivato in modo logico il suo diniego (ad esempio, perché il danno non era irrisorio), la Cassazione non può intervenire, poiché si tratterebbe di una ‘doglianza in punto di fatto’, non ammessa in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile per colpa?
Le conseguenze sono significative. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento, a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte civile nel giudizio di Cassazione e a versare una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose.
Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.; 2. carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale; 3. Carenza di motivazione in ordine alla sospensione della condanna al pagamento delia provvisionale.
Viste le conclusioni della parte civile costituita depositate in atti.
Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente.
Considerato che la prima ragione di doglianza è reiterativa di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni del tutto congrue, avendo i giudici posto in evidenza come la prova dell’effrazione della serratura del garage della persona offesa fosse stata raggiunta per mezzo delle testimonianze raccolte dagli operanti di polizia e dalla persona offesa, COGNOME NOME.
Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già valutati in sede di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. c.p., laddove evidenzia come i danni cagionati dalla commissione del furto e il valore dei beni sottratti non possano essere considerati di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell’applicazione della invocata attenuante).
Considerato che l’ultimo motivo di doglianza è del pari manifestamente infondato; invero, il provvedimento con il quale I giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destiNOME ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (così Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME NOME, che, in base alla qualità dell’opera prestata, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condanNOME al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro millecinquecento, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 3 ottobre 2024