Ricorso Inammissibile Furto: Quando i Motivi d’Appello non Reggono in Cassazione
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla sostanza delle accuse, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile furto possa essere rigettato non per l’infondatezza nel merito, ma per vizi procedurali e per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. Il caso riguarda un individuo condannato per tentato furto pluriaggravato, che ha visto il suo ricorso respinto con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato in primo grado e successivamente in Corte d’Appello per il reato di tentato furto pluriaggravato, commesso ai danni di un camper. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza, riducendo la pena ma confermando la condanna nel resto. Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Analisi del ricorso inammissibile per furto aggravato
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomentazioni principali, entrambe respinte dalla Suprema Corte.
Primo Motivo: L’Errata Qualificazione Giuridica del Fatto
L’imputato sosteneva che la condanna per furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) fosse errata, poiché un camper non potrebbe essere considerato una ‘privata dimora’. Secondo la difesa, mancava quindi un presupposto fondamentale per l’applicazione di questa specifica fattispecie di reato.
Secondo Motivo: La Mancata Esclusione della Recidiva
Il secondo motivo di ricorso contestava la decisione dei giudici di merito di non escludere la recidiva, con conseguente impatto sull’entità della pena. Si lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge nella commisurazione della sanzione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Le ragioni di questa decisione sono fondamentali per comprendere i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
In merito al primo motivo, la Corte ha rilevato un vizio procedurale insormontabile: la questione relativa alla qualificazione del camper come privata dimora non era mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può esaminare questioni di fatto o motivi nuovi che non siano stati oggetto dei motivi di appello. Introdurre tale argomento per la prima volta in questa sede è proceduralmente inammissibile.
Per quanto riguarda il secondo motivo, i giudici lo hanno definito ‘ripetitivo e manifestamente infondato’. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena, inclusa la valutazione della recidiva e di altre circostanze, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, facendo riferimento alla ‘già delineata personalità dell’imputato gravato da plurimi precedenti penali’ e alla sua perseveranza nel delinquere. La pena, sebbene superiore al minimo edittale, era quindi giustificata e frutto di un corretto esercizio del potere discrezionale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due principi cardine del nostro sistema processuale. Primo, il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto; le questioni devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito. Secondo, la determinazione della pena è un potere ampiamente discrezionale del giudice, il cui operato è difficilmente censurabile in sede di legittimità se la motivazione è logica, congrua e ancorata ai criteri di legge. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile furto sottolinea l’importanza di una strategia difensiva ben articolata fin dalle prime fasi del procedimento.
Perché il motivo di ricorso sulla qualificazione del camper come privata dimora è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata sollevata nei motivi d’appello e, inoltre, implicava valutazioni di fatto che non possono essere proposte per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di sola legittimità.
Su quali basi la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla recidiva?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la graduazione della pena, compresa la valutazione della recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. In questo caso, la decisione era stata adeguatamente motivata con riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato e alla sua personalità.
Qual è stata la decisione finale della Corte e quali conseguenze ha comportato per il ricorrente?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24971 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato, ex artt. 56, 624 bis, 625 n.2) e 7) cod, pen., riducendo la pena inflitta e confermando nel resto.
Ritenuto che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta sia l’errata qualificazione giuridica del fatto poiché il camper non può essere considerato luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, quanto l’aggravante cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. – non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, e involgendo questioni di fatto non proponibili per la prima volta in questa sede.
Ritenuto che il secondo motivo- con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva è ripetitivo e manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 4 della sentenza impugnata in cui il secondo giudice ridetermina la pena qualificandola in misura superiore al minimo edittale avuto riguardo alla già delineata personalità dell’imputato gravato da plurimi precedenti penali che ha continuato a delinquere anche dopo i fatti per i quali si procede).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente