Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45992 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45992 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato a Cartagena (Colombia) il DATA_NASCITA il
avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si invoca la riqualificazione de furto consumato nell’ipotesi tentata, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici il giudice di merito ha esplicitato ragioni del suo convincimento (si veda la pagina 2 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato di furto consumato;
considerato che la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen.: a) è manifestamente infondata con riferimento al reato di furto, avendo la Corte d’appello fatto applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere la speciale tenuità del danno cagionato dall’imputato (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); b) è inammissibile per carenza di interesse con riferimento al reato di rapina, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non
costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame d un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 d 11/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256314-01; successivamente: Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745-01; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 26398 01), come nel caso in esame, atteso, da un lato, il non modestissimo val economico di uno smartphone (cioè del bene rapinato) e, dall’altro lato, la viol esercitata sulla persona offesa NOME COGNOME, spintonato con forza e fatto scontrare contro un muro;
osservato che l’ultimo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazion delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato in presenza (si veda la pagina 4 della sentenz impugnata) di una motivazione esente da manifeste illogicità, anche considerat il principio affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorev dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia rifer quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tut altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.