Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17754 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che i difensori di COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorsi per cassazione, avverso la sentenza della Cort appello di Roma 12/12/2022, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di q del Tribunale cittadino di condanna in abbreviato per concorso nel f pluriaggravato di una borsa, contenente i documenti di identità della persona off la somma di euro 130,00, con la recidiva qualificata per entrambi (in Rom 7/4/2022), è stata disposta la restituzione di quanto in sequestro e conferm condanna;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod pen., siccome proposti per motivi, in parte propositivi di doglianze congruam esaminate dai giudici territoriali, senza il necessario confronto con le ragio decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, s n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 201 Galtellí, Rv. 268822);
che dette ragioni sono, peraltro, coerenti con i principi elaborati dalla giuris di legittimità, sia con riferimento alla insussistenza dell’invocata attenuan all’art. 62 n. 4, cod. pen. (motivo unico COGNOME), la cui applicazione presupp che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia qua valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli parte offesa (sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, COGNOME, Rv. 271695-01; sez. 5. N. 344 del 26/1172021, dep. 2022, Ghírasam, Rv. 282402-01); che con riferimento all’aggravante di cui all’art. 61 n. 5, c.p. (primo motivo COGNOME), rispetto alla tenuto conto della conformità delle decisioni di merito, va rilevato che, a fron valorizzazione, nella sentenza appellata, dell’età della persona offesa (sogget nel DATA_NASCITA) e della circostanza che, nell’occorso, la stessa era priva dell’appa acustico, la Corte d’appello non era tenuta ad argomentare ulteriormente, s l’assoluta genericità del relativo motivo di gravame;
considerato che la inammissibilità del ricorso ha impedito la corretta instaura del rapporto impugnatorio (ex multís, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/20 Salatino) e che, pertanto, non potendosi considerare “pendente” un procedimento in
caso di ricorso inammissibile, il mutato regime di procedibilità del reato è irril non preclude l’immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso ( conseguente manifesta infondatezza del secondo motivo formulato nell’interess dell’imputato COGNOME);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorre pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favo della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla ca di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa d ammende.
Deciso il 3 aprile 2024