Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31432 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno di condanna per il reato di furto aggravato;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui l’imputato lamenta violazione di legge quanto alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – non deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequ reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (c pag. 6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, 243838).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione d legge quanto alla omessa motivazione sulla richiesta, formulata nei motivi di appello, di derubricazione del reato di furto in tentativo – è inedito e, comunque, manifestamente infondato perché:
non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di uf in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Non osta a tale conclusione la possibile riconducibilità della questione al tema della qualificazione giuridica. Se è vero, infatti, che la Corte di cassazione è sempre Giudice della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609 cod. proc. pen., anche a prescindere da una sollecitazione di parte, tale potestà di intervento officioso trova un limi laddove la diversa qualificazione passi attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272651; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013 , dep. 2014, COGNOME, Rv. 258262; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Ross, Rv. 259730); nel caso di specie, dalla sentenza impugnata, si trae che il controllo dell’imputato è avvenuto dopo che questi aveva oltrepassato la barriera della casse senza pagare la merce.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di leg quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) e la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra oppos circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatez della pena irrogata in concreto Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450).
Rilevato che il quarto motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge relazione all’art. 133 cod.pen. e agli art. 624, 625, 62 bis quanto al trattamento sanzionator – è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D’altronde, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criteri adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Se 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024.