Ricorso Inammissibile e Riforma Cartabia: la Cassazione fa il punto sul furto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali: un ricorso inammissibile non consente al giudice di esaminare questioni, pur rilevanti, come la sopravvenuta improcedibilità del reato per mancanza di querela. Questa decisione offre spunti cruciali sull’impatto della Riforma Cartabia e sull’importanza di redigere un ricorso in modo tecnicamente corretto.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di furto aggravato, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano principalmente due:
1. Un presunto vizio di motivazione riguardo la sussistenza dell’aggravante del reato.
2. La richiesta di dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta ‘Riforma Cartabia’), il reato contestato era diventato procedibile solo a querela di parte, querela che nel caso specifico non era mai stata presentata.
La difesa sosteneva quindi che, nonostante la condanna, il processo non potesse più proseguire.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha respinto le critiche sulla motivazione della sentenza d’appello, ma ha anche stabilito di non poter esaminare la questione relativa alla mancanza di querela. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso come ostacolo insuperabile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
Il primo motivo, relativo all’aggravante, è stato giudicato generico e aspecifico. L’imputato lamentava la mancanza dell’uso di ‘violenza sulle cose’, ma la sentenza impugnata aveva riconosciuto l’aggravante per l’uso di un ‘mezzo fraudolento’. Il ricorso, quindi, non si confrontava con la reale motivazione della Corte d’Appello, ignorandone il contenuto e proponendo una critica non pertinente. Questo vizio, secondo la Cassazione, rende il motivo inammissibile.
Ma è sul secondo motivo che si concentra il principio di diritto più rilevante. La Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato: se un ricorso presenta motivi inammissibili, non è possibile esaminare la questione della sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela. In altre parole, la verifica dell’ammissibilità del ricorso è un passaggio preliminare e necessario. Se il ricorso non supera questo ‘filtro’, il giudice non ha il potere di affrontare altre questioni, anche se potenzialmente decisive per l’esito del processo. La colpa del ricorrente nel presentare un’impugnazione viziata impedisce di beneficiare di una causa di non punibilità sopravvenuta.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza ha importanti implicazioni pratiche per la difesa penale. Anzitutto, conferma che per poter beneficiare delle modifiche normative favorevoli, come quelle introdotte dalla Riforma Cartabia sulla procedibilità a querela, è indispensabile che l’atto di impugnazione sia di per sé ammissibile. Un ricorso inammissibile preclude al proprio assistito la possibilità di far valere cause di estinzione del reato o di improcedibilità. La redazione dell’atto di ricorso richiede quindi la massima precisione e un confronto puntuale con le motivazioni della sentenza che si intende contestare. Qualsiasi genericità o aspecificità può costare non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie, vanificando ogni strategia difensiva.
Se un ricorso in Cassazione è generico, il giudice può comunque dichiarare l’improcedibilità per mancanza di querela introdotta da una nuova legge?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se il ricorso è inammissibile (ad esempio perché generico), il giudice non può esaminare la questione dell’improcedibilità sopravvenuta per mancanza di querela. L’ammissibilità del ricorso è un presupposto necessario.
Perché il motivo di ricorso sull’aggravante del furto è stato considerato generico?
Perché il ricorrente ha argomentato sulla presunta assenza di ‘violenza sulle cose’, mentre la Corte d’Appello aveva riconosciuto l’aggravante per l’uso di un ‘mezzo fraudolento’. Il ricorso non si è confrontato con la reale motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciu del reato di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione del responsabilità e della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, Deduce inoltre che a seguito della entrata in vigore del d.lgs n.150 del 2022, do dichiarata l’improcedibilità della azione penale, non essendo stata depositata alcun
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della mot della sentenza impugnata, con la quale non si confronta. In particolare, quanto alla della aggravante, il NOMEnte argomenta sulla mancanza dell’uso della violenza laddove la circostanza aggravante è stata riconosciuta stante l’uso dei 1..in mezzo fra allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se man indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e q a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provve censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, GaltellU i ,
Quanto alla mancanza di querela, la prospettata censura non tiene conto dell’orientame consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso ch un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della impro per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. no ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 – n. 495:1.3 del 15/11/2023, COGNOME, 01; nello stesso senso sez. 4 – n. 49499 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285467 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del NOMEnte (Corte Cost.sent consegue la condanna del NOMEnte medesimo al pagamento delle spese processuali e somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammend
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento de processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle am
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024