Ricorso Inammissibile Furto: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando un ricorso in appello viene presentato in maniera generica e senza affrontare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata, il rischio è che venga dichiarato inammissibile. Questo è quanto accaduto in un recente caso di furto aggravato, dove la Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’imputato, sottolineando l’importanza di un’impugnazione mirata e pertinente. L’analisi di questa ordinanza offre spunti cruciali sul concetto di ricorso inammissibile furto e sulle sue dirette conseguenze.
I Fatti del Caso: un Furto Aggravato e l’Appello
Il caso ha origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, insieme a due complici, era stato ritenuto responsabile di un furto. La polizia giudiziaria, intervenuta a seguito di una segnalazione per rumori sospetti, aveva fermato i tre individui a poche centinaia di metri dal luogo del delitto. La descrizione fornita da una persona informata sui fatti coincideva con le caratteristiche dei fermati e, inoltre, uno dei complici aveva tentato di disfarsi della refurtiva.
Nonostante le prove a carico, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la propria responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile Furto
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato” e “totalmente aspecifico”. Questa valutazione si basa su diversi punti chiave che hanno reso l’impugnazione inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Genericità e Mancato Confronto con la Sentenza
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso non si confrontava adeguatamente con il decisum della Corte d’Appello. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni dei giudici di merito, l’imputato si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo generico. La Corte territoriale aveva spiegato chiaramente perché la colpevolezza dell’imputato fosse fuori discussione, basandosi sulla coincidenza delle descrizioni, la vicinanza al luogo del reato e il tentativo di occultare la refurtiva.
La Questione del Tentativo e del Furto Consumato
Un altro punto sollevato dalla difesa riguardava la qualificazione del reato come semplice tentativo, anziché come furto consumato. La Corte ha respinto anche questa tesi, osservando che il lasso di tempo intercorso tra la segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine era sufficiente a permettere ai ladri di acquisire il pieno possesso dei beni rubati, integrando così il reato di furto consumato.
L’Esclusione della Causa di Non Punibilità
La difesa aveva inoltre invocato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la Corte ha correttamente specificato che la pena prevista per la fattispecie di furto pluriaggravato osta al riconoscimento di tale esimente, confermando la correttezza della decisione dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione ribadendo che il ricorso era inammissibile perché non affrontava le solide argomentazioni della Corte territoriale. La descrizione dei soggetti, il ritrovamento in prossimità del luogo del furto e il tentativo di disfarsi della refurtiva costituivano un quadro probatorio chiaro e convincente. L’impossibilità di riconoscere il reato come tentativo è stata giustificata dal tempo trascorso, che ha permesso il pieno impossessamento della refurtiva. Infine, la Corte ha sottolineato che la pena era stata determinata con una valutazione di merito ponderata e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico, pertinente e tecnicamente ben fondato. Le impugnazioni generiche o meramente dilatorie non solo non hanno possibilità di successo, ma comportano anche un ulteriore onere economico per chi le propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata, risultando generico e manifestamente infondato.
Perché la Corte ha escluso che si trattasse solo di un tentativo di furto?
La Corte ha ritenuto che il reato fosse consumato e non solo tentato perché tra la segnalazione del furto e l’intervento della polizia era trascorso un lasso di tempo sufficiente a consentire ai colpevoli di impossessarsi pienamente dei beni rubati.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità i ordine al reato di cui all’imputazione, è manifestamente infondato oltre che totalmente aspecifico.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta adeguatamente con il decisum né con il percorso motivazionale svolto: la Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a confermare la sussistenza della responsabilità dell’imputato, sottolineando come non possa instaurarsi alcun dubbio sul coinvolgimento dello stesso nella realizzazione del delitto, posto che la descrizione dei soggetti svolta dalla persona informat sui fatti coincide con quella caratterizzante i tre individui fermati dalla polizia giudizia cui anche l’imputato); a ciò si aggiunge che tali soggetti, al momento dell’intervento del forze di polizia, si trovassero a poche centinaia di metri dal luogo linteressato dalla condot furtiva e che uno dei complici aveva tentato di sbarazzarsi della refurtiva. Inoltre, la Co territoriale ha motivato adeguatamente anche in merito all’impossibilità di riconoscere il reat in termini di tentativo in quanto, tra il momento in cui interveniva la segnalazione affere ai rumori provenienti dal luogo del commesso reato e quello in cui gli operatori di polizi giudiziaria bloccavano l’imputato, intercorreva un lasso temporale idoneo a giustificare l’avvenuto pieno impossessamento della res da parte dello stesso. In ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, la Corte ha correttamen specificato che la pena prevista per la fattispecie di furto pluriaggravato osta riconoscimento della invocata esimente. Infine, la pena è stata determinata secondo una ponderata valutazione di merito, insindacabile in Cassazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024