Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina il Merito
Presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche e non la semplice riproposizione di argomenti già discussi. Un recente caso di furto di energia elettrica ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Suprema Corte, sottolineando l’importanza della tecnica processuale. L’ordinanza in esame chiarisce che il giudizio di legittimità non costituisce una terza istanza per rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
I Fatti del Caso: Furto di Energia Elettrica e Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell’articolo 625, numeri 2 e 7, del codice penale. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver sottratto energia elettrica attraverso la manomissione del contatore, un atto che integrava le circostanze aggravanti contestate.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Erronea applicazione della legge penale: si contestava in particolare l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio).
2. Manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente lamentava una carenza argomentativa nella sentenza d’appello riguardo sia alla manomissione del contatore sia al mancato accertamento che egli fosse l’effettivo fruitore dell’energia sottratta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti non ammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
La ragione fondamentale dietro la decisione della Cassazione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno rilevato che le censure sollevate dal ricorrente non erano altro che una riproposizione di argomenti già ampiamente vagliati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. La Corte ha specificato che il giudizio di legittimità non serve a ottenere una nuova valutazione dei fatti, ma a verificare la corretta interpretazione e applicazione delle norme giuridiche. Poiché i motivi del ricorso si limitavano a ripetere doglianze già esaminate e motivate dalla corte territoriale, essi non erano consentiti in sede di Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza dei requisiti di legge.
Conclusioni: L’Importanza di Formulare Correttamente i Motivi del Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione deve contenere censure nuove e specifiche contro la sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto e non semplici divergenze sull’interpretazione dei fatti. Proporre argomenti già discussi e motivatamente respinti nei gradi di merito espone al rischio concreto di una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna a sanzioni pecuniarie aggiuntive. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea la necessità di un’attenta redazione dell’atto di impugnazione, focalizzato sui vizi di legittimità piuttosto che su una sterile ripetizione delle difese precedenti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva motivi di censura già adeguatamente esaminati e correttamente respinti dalla Corte territoriale, configurandosi quindi come una mera ripetizione di argomenti non consentita in sede di legittimità.
Quali erano le accuse contro l’imputato?
L’imputato era accusato del reato di furto di energia elettrica pluriaggravato ai sensi dell’articolo 625, commi 2 e 7, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33260 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33260 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 18/07/1978
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 22 aprile 2024 da locale Tribunale per il reato di furto di energia elettrica pluriaggravato ai dell’art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla manomissione del contatore e al mancato accertamento che l’imputato fosse il reale fruitore dell’energia elettrica sottratta) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riprodut profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Co territoriale (quanto al primo motivo, si vedano le pp 1 e 2 sent. app.; quant secondo motivo, le pp. 2, 3 e 4 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre d nte –