Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4322 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso Proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dl Consigliere NOME COGNOME; c –1 ,(Ù’,, GLYPH ,tte
t GLYPH Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo L 2 GLYPH 1,1 INDIRIZZO eA INDIRIZZO
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania confermato la pronuncia del locale Tribunale che ha dichiarato NOME colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, pen., in relazione all’impossessamento e alla sottrazione di energia elett all’ente fornitore RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell’imputato che, con unico motivo, si duole della violazione di legge perché la notifica del decret citazione per il giudizio di appello sarebbe viziata dalla nullità prevista dall’ar lett. c), cod. proc. pen., per essere avvenuta a mezzo del servizio postale, con cartolina postale recante la dicitura “RAGIONE_SOCIALE DE 02.01.2020″, non seguita altra raccomandata per l’avvenuta consegna e senza che fosse specificato i rapporto di parentela e/o convivenza intercorrente con la predetta COGNOME. La Cor territoriale, inoltre, ha confermato la sentenza di primo grado sul presuppo errato che l’imputato abbia indebitamente prelevato energia elettrica, pur assenza di prova su che cosa fosse alimentato dall’allaccio diretto alla rete.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso l’annullamento senza rinvio per difetto di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La censura sulla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appell manifestamente infondata. La notifica, invero, risulta del tutto regolare, atteso l’atto è stato ritirato da persona all’uopo incaricata, tale COGNOME NOMENOME n irritualità della notifica si è pertanto verificata.
2.1. La doglianza sulla responsabilità dell’imputato per il reato ascri generica, perché del tutto priva delle ragioni di diritto e degli elementi di fat sorreggono ogni richiesta. L’art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la f dell’impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l’indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – era stata rafforzata dalla legge 23 giu 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l’art 581 del codice di rito, inte disciplinare in modo più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione. In pu
di responsabilità, la sentenza impugnata ha affermato che non sussiste alcu dubbio sul fatto che l’intestatario dell’utenza fosse il COGNOMECOGNOME utiliz dell’appartamento e unico soggetto che aveva interesse a prelevare furtivamente l’energia elettrica di cui ha evidentemente beneficiato. Ha altresì precisato c mancato controllo su che cosa alimentasse l’allaccio diretto sulla rete è s impedito proprio dall’imputato, il quale si è opposto a che si accendesse al prop appartamento e che il teste COGNOMECOGNOME dipendente RAGIONE_SOCIALE, ha comunque dichiarato che i fili alimentavano inequivocabilmente l’immobile del NOME.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore