Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi mette in luce un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, la Corte si è pronunciata su un furto di lieve entità, offrendo chiarimenti cruciali sulla differenza tra l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Caso: Un Furto di Lieve Entità e l’Appello
I fatti riguardano un individuo condannato per il reato di furto dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali:
1. Vizi di motivazione della sentenza: Si lamentava una violazione dell’art. 125, co. 3 c.p.p., sostenendo che la sentenza d’appello fosse carente sotto il profilo motivazionale.
2. Mancata applicazione della tenuità del fatto: Il ricorrente contestava la non applicazione dell’art. 131-bis c.p.p., evidenziando una contraddizione. La Corte d’Appello aveva riconosciuto l’attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n. 4 c.p.), dato che il furto ammontava a soli 20 euro, ma aveva escluso che il fatto potesse essere considerato di “particolare tenuità” e quindi non punibile.
3. Eccessività della sanzione: Si denunciava una pena sproporzionata e una motivazione lacunosa sulla sua determinazione (dosimetria), nonché il mancato riconoscimento della prevalenza dell’attenuante sulla recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Secondo i giudici, i motivi presentati erano generici e indeterminati, mancando dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte ha osservato che le doglianze del ricorrente si limitavano a “enunciazioni di principio o ad affermazioni assertive”, senza muovere censure specifiche e mirate contro la tenuta logica della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso non ha permesso al giudice di legittimità di individuare con precisione i punti della decisione da sindacare, rendendo impossibile l’esercizio del proprio controllo.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione del perché i motivi fossero infondati, anche se analizzati superficialmente. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello logicamente corretta e coerente.
La Distinzione tra Danno Lieve e Tenuità del Fatto
Il punto più interessante è la distinzione tra l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha chiarito che il riconoscimento della prima non comporta automaticamente l’applicazione della seconda. Mentre l’attenuante si basa quasi esclusivamente sul modesto valore economico del danno (in questo caso, 20 euro), la tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva, che include:
* Elementi oggettivi: Le modalità della condotta.
* Elementi soggettivi: L’intensità del dolo e la personalità dell’autore.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva negato la tenuità del fatto sottolineando la “spregiudicatezza della condotta”, un elemento che va oltre il semplice valore del bene sottratto. Questa valutazione è stata ritenuta congrua e in linea con gli orientamenti giurisprudenziali. Allo stesso modo, è stata giudicata adeguatamente motivata la decisione di non far prevalere l’attenuante sulla recidiva contestata.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è di natura processuale: un ricorso per Cassazione deve essere redatto con estrema precisione, indicando in modo specifico e dettagliato le presunte illogicità o violazioni di legge della sentenza impugnata. La genericità porta a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La seconda lezione è di diritto sostanziale: il valore esiguo di un furto è sufficiente per ottenere una riduzione di pena tramite l’attenuante del danno lieve, ma non garantisce la non punibilità. La valutazione sulla tenuità del fatto è più ampia e tiene conto della riprovevolezza complessiva della condotta, un principio che bilancia la necessità di non punire fatti irrisori con quella di sanzionare comportamenti che, pur causando un danno minimo, rivelano una certa pericolosità sociale o spregiudicatezza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati. Essi si limitavano a enunciazioni di principio senza formulare censure specifiche contro la tenuta logica della sentenza impugnata, violando così i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.
Il riconoscimento dell’attenuante per un danno di 20 euro obbliga il giudice a considerare il fatto di ‘particolare tenuità’?
No. La Corte ha chiarito che il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di modesta entità non implica automaticamente l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Quest’ultima richiede una valutazione più ampia che considera gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta, come la sua spregiudicatezza, e non solo il valore economico del danno.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG CODICE_FISCALE -2C22: -. )
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napol ne ha confermato la condanna per il delitto di furto;
Ritenuto che il ricorso è affidato a tre motivi, ripresi nella memoria integrativa deposi con i quali denuncia:
la nullità della sentenza per vizi della motivazione, in violazione dell’art. 125, co. 3
la mancata applicazione dell’art 131 bis cod. proc. pen. evidenziando la contraddizione interna della sentenza laddove pur riconoscendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. cod. pen. , e richiamando l’interpretazione della predetta causa di non punibilità accolta d giurisprudenza, in spregio della quale la sentenza impugnata ha escluso che il furto di 20 eur possa integrare a lieve entità;
la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. proc. pen. per eccessività della sanzione irrog dolendosi che la Corte di appello ha consegnato una motivazione omissiva e lacunosa nell’indicazione degli indici concretamente tenuti in considerazione nella dosimetria de sanzione penale; si duole inoltre, del negato giudizio di prevalenza della già riconosci circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., rispetto alla recidiva facoltativa, ritenuta senza un adeguato vaglio;
considerato che i tre motivi in cui si articola il ricorso, sono generici per indeterminat perché del tutto privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limitano a enunciazioni di principio o ad affermazioni assertive, senza indicare più specifiche censure a tenuta logica della sentenza impugnata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, in particolare, che la sentenza impugnata ha fondato, per un verso, riconoscimento della circostanza attenuante sulla modesta entità della somma sottratta, mentre, ha negato la lieve entità del fatto, considerato nei suoi elementi oggettivo e soggett sottolineando la spregiudicatezza della condotta ( pg. 4-5 della sentenza) in coerenza con richiamati approdi giurisprudenziali; d’altro canto, ha congruamente giustificato il manc riconoscimento del giudizio di prevalenza invocato dal ricorrente ( pg.4)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende Così deciso il 28/02/2024