Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 22/9/2022, esaminati i ricorsi proposti, a mezzo del comune difensore, da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 n. 2 cod. pen. e, il solo COGNOME, anche della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.
Rilevato che i ricorrenti lamentano:
1. Violazione di legge in relazione alla condizione di procedibilità del reato di furto; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 624 cod. pen.; 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 707 cod. pen.; 4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 133 e 62-bis cod. pen.; 5. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a supporto della mancata concessione della sospensione condizionale della pena a favore di COGNOME NOME.
Considerato che i motivi di ricorso attinenti all’affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio si appalesano inammissibili, essendo la sentenza impugnata sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di furto per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, per cui è inammissibile il ricorso che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali è stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr. Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285467; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285468).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate dalla difesa, concernenti la ricostruzione della vicenda e la valutazione del fatto, sono del tutto generiche e prive di reale confronto con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata.
Considerato, quanto al motivo terzo di ricorso, che la Corte di appello ha offerto congrua risposta alle doglianze difensive, ponendo in rilievo come la contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. ricorra anche ove soltanto per colpa il soggetto agente sia venuto in possesso di strumenti atti allo scasso e che, comunque, nessuna giustificazione in ordine alla mancata conoscenza della presenza di tali arnesi nella vettura o all’uso legittimo di essi sia stata fornita d ricorrente, già condannato per reati contro il patrimonio.
Considerato, quanto al motivo quarto di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, inferiore alla media edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio.
Ritenuto che la motivazione è rispettosa dell’orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Considerato, quanto al motivo quinto di ricorso, che le argomentazioni a sostegno del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena in favore di COGNOME NOME sono ancorate a considerazioni del tutto logiche e conferenti rispetto alla prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati.
Considerato, sulla base di quanto precede, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente