Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con separati atti, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa all’esito del giudizio celebrato con il ri abbreviato dal Tribunale di Cuneo ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto contestato al capo 3) della rubrica per difetto di querela, ha confermato la penale responsabilità degli imputati in ordine sia al delitto di furto pluriaggravato contestato capo 1) della rubrica, ritenuto assorbito il delitto di tentato furto pluriaggrav contestato nel medesimo capo, sia al delitto contestato al capo 2) dell’imputazione e ha rideterminato la pena finale inflitta a ciascuno;
Rilevato che in data 28 maggio 2024 il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria;
Considerato che il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, in quanto:
il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza dell’imputato di trovarsi in un luogo di privata dimora, oltre a essere costituito da mere doglianze in fatto, è manifestamente infondato. Invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzont circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo – che, nel caso di specie, non presenta alcuno dei vizi riconducibili alla nozione delineata dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – , senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità del luogo del commesso reato alla nozione di privata dimora, rilevante ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la corte territoriale, con motivazione logica, completa e corretta, spiegato le ragioni poste a fondamento della propria decisione;
il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l’eccessiva gravosità della pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità. Invero la corte di merito, c motivazione conforme alla legge e ai canoni della logica e in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., ha spiegato le ragioni poste a base della ritenuta dosimetrìa della pena;
Considerato che il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, in quanto:
il primo motivo e il secondo motivo, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza dell’imputato di trovarsi in un luogo di privata dimora e in ordine
32)
alla riconducibilità del luogo del commesso reato alla nozione di privata dimora, oltre a essere generici, in quanto privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comm 1, lett. c), cod. proc. pen. e, pertanto, inidonei a consentire al giudic dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, sono manifestamente infondati, avendo la corte territoriale reso una motivazione logica, completa e corretta con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a una generica critica alle argomentazioni addotte dai giudici d’appello a sostegno della decisione;
il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva, oltre a non essere consentito in sede di legittimità, in quanto rimesso al potere discrezionale del giudice, purché correttamente esercitato, è inammissibile per carenza d’interesse, in quanto l’eventuale accoglimento della censura, non considerata dai giudici della corte territoriale, in quanto ritenuta inammissibile, non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio;
Considerato che il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, in quanto:
l’unico motivo con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità del luogo del commesso reato alla nozione di privata dimora e in ordine all’eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è generico, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen e, dunque, inidoneo a consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente